Presidente della Giunta regionale
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Il Presidente della Giunta regionale (o Presidente della Regione) è, secondo l'art. 121 della Costituzione italiana, uno degli organi della regione; è al contempo Presidente della Regione, e come tale preposto ad un organo monocratico dell'ente, e presidente (oltre che membro) di un organo collegiale del medesimo ente, la Giunta regionale. Poiché il suo ruolo, soprattutto dopo la previsione dell'elezione popolare diretta, presenta una certa similitudine con quello del governatore statale negli Stati Uniti (anche se quest'ultimo dispone di alcune delle prerogative tipiche del capo di un Stato sovrano come la concessione della grazia per i reati statali o la posizione del veto alle leggi approvate dal parlamento statale), si è recentemente diffusa nel gergo giornalistico l'abitudine di denominarlo governatore.
Per le regioni a statuto ordinario, alle quali si farà riferimento nel seguito, la figura del Presidente è disciplinata essenzialmente dalla Costituzione (artt. 121, 122, 126) e dallo statuto regionale. Per le regioni a statuto speciale è invece disciplinata dallo statuto, che ha forma di legge costituzionale, peraltro in termini generalmente non dissimili rispetto alle regioni a statuto ordinario; va altresì notato che gli statuti di queste regioni adottano per lo più la denominazione "Presidente della Regione", in luogo di "Presidente della Giunta regionale" usata nelle regioni a statuto ordinario.
Indice |
[modifica] Elezione
L'art. 122 della Costituzione prevede che il sistema di elezione (e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità) del Presidente sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge statale, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. Peraltro, secondo il 5° comma dello stesso articolo, il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto.
La L. 165/2004, tra i principi ai quali deve attenersi la legge regionale, include
- la non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto (art. 2);
- la contestualità dell’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il presidente è eletto a suffragio universale e diretto; la previsione, negli altri casi, di termini temporali tassativi, comunque non superiori a novanta giorni, per l’elezione del Presidente e per l’elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta (art. 4).
Ne segue che, sebbene la Costituzione mostri una chiara preferenza per l'elezione diretta, è lasciata la possibilità alle singole regioni di optare per una diversa soluzione e, in particolare, per l'elezione da parte del Consiglio regionale, come avveniva prima della riforma operata dalla legge costituzionale n. 1 del 1999. Tale possibilità di scelta va ricondotta alla previsione dell'art. 123 della Costituzione, secondo il quale lo statuto regionale determina la forma di governo della regione. In effetti, l'elezione diretta tende ad avvicinare la figura del presidente regionale a quella del presidente di una repubblica presidenziale; viceversa, l'elezione da parte del Consiglio regionale tende ad avvicinarlo al primo ministro di un governo parlamentare.
Allo stato attuale la totalità degli statuti regionali ordinari ha optato per l'elezione diretta. Quanto alle regioni a statuto speciale, in Valle d'Aosta e nel Trentino - Alto Adige il Presidente della Regione è ancora eletto dal consiglio regionale, mentre nelle rimanenti è eletto direttamente dalla popolazione.
[modifica] Mandato
Il Presidente della Regione rimane in carica per l'intera durata della legislatura, fissata in cinque anni (art. 5 della L. 165/2004). Tuttavia il mandato presidenziale può cessare prima di tale termine in due casi, previsti entrambi dall'art. 126 della Costituzione.
Secondo il primo comma dell'art. 126 con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge statale. Si tratta, dunque, di una misura eccezionale, volta a fronteggiare situazioni di particolare gravità, che, finora, non è mai stata adottata.
Il secondo comma l'art. 126 stabilisce invece che il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione di sfiducia qui prevista è un istituto tipico della forma di governo parlamentare, assente invece in quella presidenziale; la Costituzione, tuttavia, prevede la sfiducia anche nel caso in cui lo statuto abbia optato per l'elezione diretta del Presidente, introducendo così una rilevante deviazione dal modello presidenziale classico; d'altra parte, l'effetto della sfiducia è diverso a seconda della forma di governo scelta, poiché, nel caso di elezione diretta del Presidente, opera il principio simul stabunt simul cadent.
Tale principio è sancito sempre nell'art. 126 laddove prevede che l’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio. Ne segue che, se lo statuto ha optato per l'elezione del Presidente da parte del Consiglio regionale, la sfiducia costringe in Presidente alle dimissioni, secondo la tipica dinamica della forma di governo parlamentare; se, invece, lo statuto ha optato per l'elezione a suffragio universale, la sfiducia determina la simultanea decadenza del Presidente e del Consiglio regionale.
[modifica] Funzioni
Secondo l'art. 121 della Costituzione il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.
Secondo l'art. 122 della Costituzione: "Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta".
Gli statuti regionali precisano le attribuzione delineate dai predetti articoli della Costituzione, prevedendo altresì che il presidente presenta al Consiglio regionale i disegni di legge e gli altri provvedimenti di iniziativa della Giunta; indice le elezioni regionali e i referendum previsti dallo statuto; convoca e presiede la Giunta, stabilendone l'ordine del giorno; assegna ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materia (le cosiddette "deleghe") e dirime i conflitti di attribuzione tra gli stessi.
Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente della Regione adotta provvedimenti amministrativi, solitamente in forma di decreto. Va tuttavia rammentato che, in virtù del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di gestione, i provvedimenti presidenziali, come quelli degli altri organi politici, non possono invadere l'ambito delle funzioni di gestione, riservate ai dirigenti, salve le eccezioni espressamente previste dalla legge. Per lo stesso motivo, il Presidente non è più titolato a stipulare contratti per la regione (mentre può stipulare gli accordi di programma, data la loro natura politica); gli statuti regionali hanno invece generalmente conservato in capo al Presidente la rappresentanza processuale dell'ente.
In alcune regioni a statuto speciale (Valle d'Aosta, Sicilia e Sardegna) il Presidente della Regione è anche investito di funzioni dell'autorità di pubblica sicurezza.
[modifica] Vice Presidente
Sebbene non prevista dalla Costituzione, gli statuti regionali hanno introdotto la figura del Vice Presidente della Giunta regionale (o Vicepresidente della Regione), che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Si tratta di un componente della Giunta al quale il Presidente ha attribuito questa funzione, di solito cumulata con lo svolgimento delle normali funzioni assessorili. Nella pratica la nomina del Vice Presidente, analogamente a quanto avviene per il Vice Presidente del Consiglio a livello nazione, ha lo scopo di assicurare visibilità a partiti della coalizione di maggioranza diversi da quello che esprime il Presidente.
Va aggiunto che, come chiarito anche dalla Corte Costituzionale, lo statuto regionale non può prevedere che il Vice Presidente subentri al Presidente eletto a suffragio universale e diretto, in caso di sfiducia, rimozione, impedimento permanente, morte o dimissioni volontarie dello stesso, poiché, diversamente, verrebbe aggirato il principio simul stabunt simul cadent di cui si è detto.
[modifica] Sottosegretario alla presidenza
Alcuni statuti regionali (ad esempio quello dell'Emilia-Romagna) hanno introdotto la carica di Sottosegretario alla presidenza, figura ispirata al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. È nominato dal Presidente della Giunta regionale, con modalità analoghe agli assessori, e assiste il Presidente stesso nello svolgimento delle sue funzioni; partecipa inoltre alle sedute della Giunta regionale, senza diritto di voto.
[modifica] Elenco dei Presidenti in carica delle Giunte regionali
- Abruzzo: Ottaviano del Turco
- Basilicata: Vito de Filippo
- Calabria: Agazio Loiero
- Campania: Antonio Bassolino
- Emilia-Romagna: Vasco Errani
- Friuli-Venezia Giulia: Riccardo Illy
- Lazio: Piero Marrazzo
- Liguria: Claudio Burlando
- Lombardia: Roberto Formigoni
- Marche: Gian Mario Spacca
- Molise: Michele Iorio
- Piemonte: Mercedes Bresso
- Puglia: Nichi Vendola
- Sardegna: Renato Soru
- Sicilia: Salvatore Cuffaro
- Toscana: Claudio Martini
- Trentino-Alto Adige: Luis Durnwalder
- Umbria: Maria Rita Lorenzetti
- Valle d'Aosta: Luciano Caveri
- Veneto: Giancarlo Galan
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