Connessione (diritto)
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In diritto la connessione è un criterio per la competenza giurisdizionale che deroga quelli per materia e territoriale, qualora ci siano elementi di collegamento fra due processi o procedimenti.
Opera sia nel diritto processuale civile che in quello penale.
[modifica] Diritto processuale civile
Nel diritto processuale civile la connessione è disciplinata dagli artt. 31-36 c.p.c, e può dipendere dalla comunanza fra due cause di elementi soggettivi ma anche da almeno uno di quelli oggettivi (stesso petitum o causa petendi).
Nel primo caso si ha connessione soggettiva, dove necessariamente più cause hanno in comune entrambi i soggetti (uno solo non comporterebbe, com'è ovvio, alcuna connessione) e soprattutto che li veda nella stessa posizione di attore e convenuto. In questo caso l'opportunità si ravvisa con la presenza davanti a un medesimo giudice per varie controversie, con un cumulo oggettivo conseguente a connessione soggettiva: le azioni, cioè, sono varie ma soggetti e giudice i medesimi (eventualità disciplinata dall'art.104 c.p.c.).
Nel secondo caso, al contrario si ha una connessione oggettiva, che da luogo ovviamente a cumulo soggettivo: possono, quindi, riunirsi nella stessa causa più attori o più convenuti, in quel che viene chiamato litisconsorzio facoltativo (art.103 c.p.c.).
[modifica] Diritto processuale penale
La connessione per la materia penale, una volta disciplinata dall'art. 45 c.p.p. oggi abrogato, è oggi prevista dall'art.12 già modificato due volte nel 1991] e 2001.
Si ha connessione quando il reato è stato commesso da più persone sia in cooperazione fra loro che con condotte indipendenti; quando un soggetto è imputato per più reati facenti parte dello stesso disegno criminoso; quando alcuni reati sono stati commessi per permetterne od occultarne altri. In caso di procedimenti divisi fra giudici speciali e giudici ordinari o la Corte Costituzionale, giudica quest'ultima.
Se invece i procedimenti sono uno del tribunale ordinario e l'altro di quello militare, decide quello del reato più grave. Nell'ambito della materia decide il giudice superiore o collegiale. Nell'ambito del territorio, decide il giudice del reato più grave, se di uguale gravità quello del primo reato, mentre se si verifica la morte di una persona passa tutto al giudice del luogo del decesso.
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