Dottore
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Dottore è la qualifica tradizionalmente spettante, in tutto il mondo, a coloro che conseguono il più alto grado accademico (= Dottorato, modernamente denominato 'PhD', ovvero 'Philosophiae Doctor'. Il dottorato però può essere denominato in altri modi, come 'ThD' per 'Theologiae Doctor' o 'DrRerNat' per 'Doctor Rerum Naturalium' etc. etc.) e per i medici ('MD', ovvero 'Medicinae Doctor'). E' perciò radicalmente distinto dai gradi inferiori di Master o Licentia (=Laurea magistrale) o di Bachelor (=Laurea triennale). Questa distinzione è non solo diffusa universalmente in tutti i Paesi del mondo, ma altresì risale alle origini stesse dell'Università, e tutt'oggi sopravvive, per esempio, - anche in territorio italiano - nelle facoltà di diritto pontificio.
In Italia l'uso del titolo è controverso, per l'incongruenza tra una recente interpretazione di un Decreto Regio del 1938 che attribuisce il titolo di 'dottore' ai 'Laureati' (tenendo presente che la 'Laurea' era allora il massimo grado accademico in Italia) e le moderne normative internazionali, tra cui la Convenzione di Bologna, sottoscritta e firmata dall'Italia, che si impegna all'uniformità nell'uso dei titoli accademici.
Secondo il decreto Moratti: la qualifica di dottore spetta a coloro che conseguono il titolo accademico di laurea, corrispondente a 180 crediti formativi universitari per una durata normale di 3 anni. A tutti coloro che conseguono una laurea magistrale (che sostituisce la laurea specialistica: 2 anni dopo la laurea, 120 crediti) o una laurea specialistica a ciclo unico (300 crediti formativi universitari in 5 anni, 360 in 6 anni per i corsi di laurea specialistica afferenti alla classe 46/S, medicina e chirurgia) spetta la qualifica di laureato magistrale. Tale qualifica è attribuita in via transitoria anche a chi conclude gli studi giungendo a conseguire il diploma di laurea di cui alla legge 341/1990 (corsi di durata quadriennale, quinquennale ed esennale) e si applica retroattivamente a tutti i laureati dei previgenti ordinamenti di durata uguale o superiore ai quattro anni.
La qualifica di dottore di ricerca spetta invece ai titolari del dottorato di ricerca, che si consegue a séguito di corsi almeno triennali. Il dottorato di ricerca è un titolo affine agli anglosassoni Ph.D. (Philosophiæ Doctor o Doctor of Philosophy), Ed.D. (Doctor of Education), D.A. (Doctor of Arts), D.B.A. (Doctor of Business Administration), D.M.A. (Doctor of Musical Arts) e simili (il Ph.D. è il dottorato di ricerca più comune sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito, ma ci sono molti altri tipi di dottorati, individuati da sigle diverse).
Grazie alla riforma l'offerta formativa nazionale si è moltiplicata e offre ampia possibilità di scelta agli studenti, avendo gli atenei la possibilità di decidere quasi in totale autonomia come organizzare la propria offerta didattica. I corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale, onde garantirne il valore legale, vengono definiti sulla base di raggruppamenti ministeriali determinanti gli obiettivi formativi minimi, detti «classi», e possono essere attivati, salvo casi specifici riguardanti in particolare corsi la cui prova finale ha valore di esame di stato (per esempio quelli abilitanti all'esercizio di professioni sanitarie, le cui classi sono relativamente meno flessibili), presso qualsiasi facoltà, a discrezione degli organi collegiali che ne propongono e/o determinano l'attivazione. Per esempio il corso di laurea in scienze della comunicazione dell'Università degli studi Suor Orsola Benincasa è attivato presso la relativa facoltà di Scienze della formazione, mentre l'omonimo corso di laurea dell'Università degli studi di Urbino "Carlo Bo" presso la facoltà di sociologia: essi, afferendo entrambi alla classe 14 (classe delle lauree in scienze della comunicazione), si concludono con il rilascio di titoli aventi identico valore legale. Ciò vale a prescindere dalla denominazione: anche il corso di laurea in Media e giornalismo "Adriano Olivetti" della facoltà di Scienze politiche "Cesare Alfieri di Sostegno" dell'Università degli studi di Firenze e quello in Scienze della comunicazione pubblica e organizzativa della facoltà di Scienze della comunicazione dell'Università degli studi di Roma La Sapienza afferiscono alla classe 14, mentre il corso di laurea in scienze della comunicazione scritta e ipertestuale della facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Parma ha valore legale diverso, poiché afferisce alla classe 5, delle lauree in lettere. Esistono anche corsi di laurea interfacoltà o addirittura interuniversitari, con una sede amministrativa, che è quella che gestisce le carriere degli studenti, e una o più sedi consorziate.
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[modifica] Storia e altri significati
Il termine deriva dal latino doctus nella sua variante doctore, che indica chi, per la vasta conoscenza che ha di una data materia, è in grado di insegnarla.
Universalmente, l'uso è di rilasciare il titolo di 'dottore' solo al termine del più alto grado accademico (dottorato) o ai medici.
Nella chiesa cattolica il titolo di dottore della chiesa è attribuito, riprendendo il significato originario, a coloro i quali, tramite il loro insegnamento della fede, hanno consentito un progresso nella conoscenza della dottrina da parte della chiesa. Il titolo è puramente onorifico e non accademico. Nelle università pontificie è doctor chi ha conseguito il dottorato, terzo ciclo degli studi universitari, che si consegue a séguito di programmi di durata biennale (dopo il baccellierato e la licenza).
[modifica] Riferimenti normativi
La qualifica accademica di dottore è stata regolamentata per la prima volta con il regio decreto 1269/38 (su Wikisource). Uno dei regolamenti attuativi della riforma universitaria (art. 17, c. 95 l. 127/1997) – che è il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, nº 270, pubblicato in G.U. 12 novembre 2004 con il titolo "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, 3 novembre 1999, n. 509" – lo regolamenta ulteriormente introducendo le qualifiche di dottore magistrale e dottore di ricerca, non previste dalla normativa già vigente (tuttora in vigore in quanto una norma di rango secondario, quale è un regolamento adottato con decreto ministeriale, non può abrogarne una di rango primario).
[modifica] Protezione giuridica del titolo di Dottore
Il titolo di Dottore è conferito dalle autorità accademiche in nome della Legge e ha valore legale. La legge persegue chi se ne fregia senza averne diritto.
Il Regolamento studenti (Regio Decreto 4 giugno 1938, n.1269) prevede all'articolo 48 che «a coloro che hanno conseguito una laurea, e ad essi soltanto, compete la qualifica accademica di dottore».
La Legge 13 marzo 1958, n. 262 regola il «conferimento ed uso di titoli accademici, professionali e simili». L'articolo 1 recita: «Le qualifiche accademiche di dottore, compresa quella honoris causa, le qualifiche di carattere professionale, la qualifica di libero docente possono essere conferite soltanto con le modalità e nei casi indicati dalla legge». L'articolo 2 recita: «... Chiunque fa uso, in qualsiasi forma e modalità, della qualifica accademica di dottore compresa quella honoris causa, di qualifiche di carattere professionale e della qualifica di libero docente, ottenute in contrasto con quanto stabilito nell'articolo 1, è punito con l'ammenda da L. 30.000 a L. 200.000, anche se le predette qualifiche siano state conferite prima dell'entrata in vigore della presente legge. La condanna per i reati previsti nei commi precedenti importa la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 36, ultimo comma, del Codice Penale».
Il Codice Penale punisce l'esercizio abusivo delle professioni e l'usurpazione del titolo di Dottore (Articolo 498 - 'Usurpazione di titoli o di onori': «Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, è punito con la multa da lire duecentomila a due milioni. Alla stessa pena soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente. La condanna importa la pubblicazione della sentenza»).
[modifica] Voci correlate
- Dottorato di ricerca
- Dottore della Chiesa
- Facoltà
- Laurea
- Laurea triennale
- Laurea specialistica
- Laurea magistrale
- Lista di università
- Master universitario
- Università
- Valore legale del titolo di studio
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