Ingiuria
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Ingiuria | |
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Art.: | 594 c.p. |
Competenza: | Giudice di Pace |
Procedibilità: | querela |
Arresto: | no |
Fermo: | no |
Pena prevista: | reclusione fino a 6 mesi o multa fino ad euro 516 per le ipotesi del I co.; reclusione fino ad un anno o multa fino a 1032 euro per le ipotesi previste dal III co. |
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L'ingiuria, in diritto penale, è il delitto previsto e disciplinato dall'art. 594 del codice penale ai sensi del quale: Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino ad euro 516.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
La pena è della reclusione fino ad un anno o dell a multa fino ad euro 1.032, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.
Indice |
[modifica] Fatto
La condotta tipica del delitto di ingiuria, descritta dal primo comma della norma in esame, consiste nell'offesa all'onore o al decoro di una persona presente. Due sono dunque i requisiti per la configurazione del delitto di Ingiuria: l'offesa all'onore o al decoro e la presenza della persona offesa. Quest'ultimo elemento è anche il discrimine con il successivo delitto di diffamazione.
Il secondo comma dell'articolo 594 c.p. estende la punibilità anche alle offese trasmesse con comunicazioni a distanza.
[modifica] Bene giuridico tutelato
La norma apporta tutela penalistica al bene giuridico dell'onore. Tale nozione, tradizionalmente, racchiude due aspetti complementari, l'uno soggettivo e l'altro oggettivo. In senso soggettivo l'onore è il sentimento e l'idea che ciascuno ha di sè. In senso oggettivo, al contrario, per onore si intende il rispetto e la stima di cui ciascuno gode presso il gruppo sociale. In questo seconda accezione si parla comunemente anche di reputazione.
[modifica] Consumazione
Il delitto è a consumazione istantanea ed il momento consumativo si identifica comunemente con la percezione dell'offesa da parte del soggetto passivo.
[modifica] Cause di giustificazione
Le scriminanti comuni che trovano applicazione al delitto in esame sono in particolar modo l'adempimento di un dovere e l'esercizio di un diritto.
[modifica] Ritorsione e Provocazione
Ai sensi dell'articolo 599 del codice penale: Nei casi preveduti dall`art. 594, se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori.
Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 594 e 595 nello stato d`ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.
La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche all`offensore che non abbia proposto querela per le offese ricevute.
Il primo comma configura la cosiddetta ritorsione, causa di non punibilità speciale per il delitto di ingiuria che trova verosimilmente fondamento in ragioni di opportunità legislativa che inducono lo Stato a rinunciare a punire uno o entrambi gli offensori per comportamenti di uguale o simile gravità.
Il secondo comma configura invece la cosiddetta provocazione, comune sia all'ingiuria che alla diffamazione, che è variamente configurata dalla dottrina quale causa di esclusione della colpevolezza, ovvero causa di giustificazione o, infine, quale causa di non punibilità in senso stretto.
[modifica] Licenziamento e ingiuria
È illegittimo il licenziamento del dipendente, laddove il lavoratore, prima di pronunciare parole offensive nei confronti di un dirigente dell’azienda, sia stato da questo ingiuriato con un’espressione lesiva della sua dignità e della sua personalità morale. La Corte di Cassazione (Sezione Lavoro n. 12438 del 25 maggio 2006, Pres. Senese, Rel. Monaci) ha affermato che un comportamento altrimenti sanzionabile anche con il licenziamento non è più tale quando costituisce una reazione ad un comportamento provocatorio di un altro soggetto.
[modifica] Testi normativi
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