Responsabilità contrattuale
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La responsabilità contrattuale è la responsabilità derivante dalla mancata o imperfetta esecuzione della prestazione dovuta, e -più in generale- dalla mancata osservanza di un obbligo.
La fonte dell'obbligazione risiede prevalentemente nei contratti con cui la parte debitrice si è obbligata verso la parte creditrice.
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[modifica] La responsabilità contrattuale negli altri ordinamenti
In tutti gli ordinamenti, compreso quello italiano, non è sufficiente che si verifichi la violazione di un obbligo cui è ricollegato un danno, ma occorre altresì un criterio di imputabilità: la colpa, il dolo, il controllo sugli ausiliari, sulle cose, ecc.
Inoltre, mentre nel nostro sistema la nozione di responsabilità evoca il concetto di colpa, nel sistema di Common Law la violazione del contratto non dipende dalla colpa ma solo dalla mancata esecuzione della prestazione, e non è richiesto un giudizio sulla presenza di cause di giustificazione.
Inoltre, nella Common Law manca un concetto generale di obbligazione e dunque ogni forma di responsabilità è assorbita nella violazione del contratto, nozione ultra-generale che comprende ogni ipotesi di inesecuzione o di difettosa esecuzione di obblighi riconducibili a contratti.
Anche nei Principi UNIDROIT (relativi ai contratti commerciali internazionali) è adottata tale nozione, comprensiva sia delle forme di inesecuzione scusabili come di quelle non scusabili.
Nel Codice civile tedesco (BGB), la responsabilità contrattuale attiene al caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione. Laddove la prestazione fosse ancora possibile, c'è spazio per il solo risarcimento.
[modifica] Distinzione dalla responsabilità extracontrattuale
Per distinguere la responsabilità contrattuale da quella extracontrattuale, bisogna partire dalla distinzione tra:
- obbligazioni derivanti da contratto
- obbligazioni derivanti da illecito.
Nel contratto, l'obbligo deriva da un libero atto di assunzione di un impegno giuridico, nell'illecito l'obbligo deriva dalla legge. Ma questo criterio, in alcuni casi, non è appagante.
[modifica] L'insufficienza del criterio discretivo rispetto all'elemento volontaristico
In primo luogo, dalle obbligazioni contrattuali derivano obblighi di varia natura e genere, non sempre ricollegabili alla volontà dei soggetti. In secondo luogo, dal contratto di evincono prestazioni che non sono solo quele pattuite fra le parti: l'interesse del contraente non è solo quello di ricevere la prestazione ma anche di non subire pregiudizi alla propria persona o al proprio patrimonio. Si tratta di interessi non specificamente dedotti in contratto, ma la cui protezione è da considerarsi implicita nel rapporto contrattuale e ricollegabili alla buona fede e correttezza, al fine di rafforzare (con la tutela contrattuale) interessi che altrimenti sarebbero presidiati solo dalle norme sulla responsabilità extracontrattuale.
Ecco perché la dottrina tedesca ha coniato, accanto agli obblighi di protezione, i cd. doveri di protezione nascenti dal contratto.
D'altra parte, dal punto di vista dell'illecito aquiliano, si riscontra una tendenza simmetrica: la colpa aquiliana si è venuta modellando secondo schemi contrattuali, cioè secondo i rischi tipologicamente connessi al contratto.
Si pensi alla responsabilità del produttore per aver costruito ed immesso sul mercato un prodotto difettoso: la responsabilità non è diversa da quella derivante dalla vendita di un prodotto difettoso.
Secondo A. Di Majo (La responsabilità contrattuale, Commentario Scialoja e Branca), questo si chiama effetto pervasivo delle relazioni contrattuali, in base al quale si immagina che l'intera società civile si regoli secondo la logica dei rapporti di scambio e-comunque- secondo una visuale ispirata dal principio dell'analisi economica costi-benefici.
[modifica] L'insufficienza del criterio discretivo rispetto alla funzione ripristinatoria
Tradizionalmente, si sostiene che la mancata osservanza della promessa dedotta in contratto rileva ai fini del pregiudizio subito dal promissario: il fatto illecito sarebbe il rimedio contro un danno inteso come spostamento di ricchezza dal danneggiato al danneggiante.
Di qui, la diversa funzione dell'obbligazione risarcitoria: quella contrattuale serve a porre il contraente nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se la promessa fosse stata mantenuta; quella da illecito extracontrattuale serve a rimuovere il danno ed ha funzione statica di ripristinare lo status quo ante, perché corregge (non distribuisce beni o utilità).
Anche questa distinzione tradizionale è soggetta a revisione critica: si è sostenuto che anche la responsabilità contrattuale eve tener conto del danno provocato dalla mancata osservanza della promessa, e quindi deve tener conto non solo della promessa ma anche di altri elementi materiali quali ad es. il vantaggio ricevuto dal promittente-inadempiente, al fine di correggere (al pari della responsabilità extracontrattuale) gli spostamenti patrimoniali verificatisi in violazione del contratto.
[modifica] Autonomia privata e responsabilità contrattuale
La responsabilità è l'area del giuridicamente dovuto: ciò che prima era oggetto di libera contrattazione (secondo la propria convenienza ed utilità), poi diventa oggetto di compotamenti giuridicamente necessitati.
Quando un soggetto ha liberamente stabilito di voler vendere un suo bene, e si è impegnato a farlo con l'atto formale che la legge richiede, sorge l'obbligo diretto a concretizzare tale trasferimento e di conseguenza il soggetto non è più libero di trasferire o meno.
Dunque, libertà contrattuale e responsabilità contrattuale potrebbero sembrare concetti antinomici, ma a ben guardare non è così.
Si pensi al contraente che può essere chiamato a rispondere di un comportamento che abbia ingenerato nell'altro un ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto ovvero sulla conclusione di un contratto valido. A rigore, tale responsabilità non può dirsi contrattuale, perché il contratto non è stato ancora concluso: e tuttavia, una forma di responsabilità pur sempre deriva dall'inosservanza di alcuni doveri (come la buona fede) che preesistono al contratto e rappresentano un limite alla libertà contrattuale.
Se dunque è vero che il contraente ha piena libertà di concludere o meno il contratto, secondo la propria convenienza economica, e non può incontrare vincoli fino a che non abbia stipulato, è altrettanto vero che la libertà contrattuale non può sconfinare in un abuso, che si verifica quando il contraente, con il proprio comportamento scorretto, abbia tradito l'affidamento dell'altro.
Il cosiddetto fair dealing (comportarsi onestamente), di matrice anglosassone, non è positivamente previsto in tutti gli ordinamenti: manca infatti nell'ordinamento italiano, dove invece il legislatore ha ritenuto di estendere l'ambito della responsabilità precontrattuale fino a ricomprendervi anche il contenuto del futuro contratto. Ciò significa che non si devono introdurre nell'atto di autonomia privata clausole inique e/o scorrette, perché queste vanno a realizzare un significativo squilibrio degli obblighi derivanti dal contratto (cfr. art. 1469-bis cod. civ.)
[modifica] Modelli di responsabilità contrattuale
Il modello italiano di responsabilità contrattuale presenta forti analogie con quello francese, in quanto entrambi poggiano su una clausola generale: la responsabilità da inadempimento come inesatta esecuzione della prestazione, come previsto dall'art. 1218 del Codice civile (che peraltro riproduce l'abrogato art. 1218 del Codice del [[1865]).
La dottrina ha individuato quattro modelli di responsabilità contrattuale:
- la responsabilità aquiliana, un modello estremo che configura come violazione contrattuale qualsiasi comportamento doloso o colposo del contraente che determini l'inattuazione o l'inesatta esecuzione del contratto. Ad esempio, è responsabile l'appaltatore che non ha potuto eseguire l'opera nonostante i suoi sforzi dligenti, perché è subentrato un fattore a lui non imputabile.
[modifica] Voci correlate
- Responsabilità extracontrattuale
- Responsabilità precontrattuale
- Responsabilità civile
- Responsabilità patrimoniale
- Contratto
- Inadempimento
- Autonomia privata
- Colpa
- Dolo
- Vizi del consenso
- Risarcimento
[modifica] Fonti normative
- Art. 1218 Codice Civile - Libro IV "Delle Obbligazioni" Titolo I "Delle Obbligazioni in Generale" - Capo III "Dell'Inadempienza Delle Obbligazioni"
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