Risoluzione ONU 1497
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La Risoluzione n.1497 delle Nazioni Unite venne decisa il primo ottobre 1960 in seguito alla protesta del governo austriaco (cofirmatario assieme all'Italia dell'accordo De Gasperi-Gruber del 1946) per il mancato rispetto da parte dell'Italia di tale accordo.
Questa risoluzione è stata interpretata da parte di alcuni osservatori come la conferma che la questione altoatesina non sarebbe una questione interna italiana, ma una questione internazionale e che l'Austria si sarebbe di fatto promossa garante della minoranza di madrelingua tedesca in Alto Adige.
A questa risoluzione ne seguì un'altra (la numero 1661), che, dal momento che la questione non è stata ancora risolta, invitava le due parti (Italia e Austria) a continuare gli sforzi al fine raggiungere quanto previsto dalla risoluzione precedente.
[modifica] Il testo
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(traduzione dal francese)
1497 (XV). Lo status della lingua tedesca nella provincia di Bolzano (Bozen); applicazione dell'accordo di Parigi del 5 settembre 1946
L'Assemblea generale
Avendo esaminato il punto 68 del suo ordine del giorno,
Considerando che lo status della lingua tedesca della provincia di Bolzano (Bozen) è stato regolato da un accordo internazionale tra l'Austria e l'Italia, firmato a Parigi il 5 settembre 1946,
Considerando che tale accordo stabilisce un regime destinato a garantire gli abitanti di lingua tedesca della detta provincia "uguaglianza di diritti rispetto agli abitanti di lingua italiana, nel quadro di disposizioni speciali destinate a salvaguardare il carattere etnico e lo sviluppo culturale ed economico del gruppo di lingua tedesca",
Considerando che è sorta una controversia tra l'Austria e l'Italia a proposito dell'applicazione dell'accordo summenzionato,
Desiderosa di evitare che la situazione creatasi per la controversia non comprometta le relazioni amichevoli tra i due Paesi,
1. Domanda insistentemente alle due parti interessate di riprendere le negoziazioni al fine di trovare una soluzione a tutte le controversie relative all'applicazione degli accordi di Parigi del 5 settembre 1946;
2. Raccomanda che, nel caso che le negoziazioni indicate al precedente paragrafo 1 non portino a dei resultati soddisfacenti entro un termine ragionevole, le due parti prendano in considerazione la possibilità di cercare di regolare i loro disaccordi con uno qualunque dei mezzi previsti dalla Carta delle Nazioni Unite, ivi compreso il ricorso alla Corte internazionale di Giustizia, o per ogni altro mezzo pacifico di loro scelta;
3. Raccomanda ugualmente ai paesi summenzionati di astenersi da ogni azione che potrebbe compromettere le loro relazioni amichevoli.
909-esima seduta plenaria,
31 ottobre 1960.