Tributo (diritto)
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Il Tributo è una prestazione patrimoniale coattiva, consistente in beni in denaro o in natura, che deve essere corrisposta allo Stato o ad un altro ente pubblico per effetto dell'esercizio della facoltà di prelievo coattivo disciplinato dalla legge (art. 23 della Costituzione: Nessuna prestazione patrimoniale o personale può essere imposta se non in base alla legge).
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[modifica] Storia e classificazioni
In epoca classica il tributo era la somma di denaro corrisposta allo Stato dai cittadini, dagli stranieri o dai popoli alleati. Presso i Greci i tributi erano inizialmente straordinari e malvisti, presso i romani veniva esatto secondo il censo e solo in caso i redditi demaniali non fossero bastati alle spese di guerra, veniva rimborsato se il bottino di guerra lo consentiva.
Negli Stati moderni il tributo è un prelievo coattivo di ricchezza, operato dallo Stato o da altro ente pubblico, per il soddisfacimento di bisogni pubblici.
I tributi sono classificati in:
L'imposta è un tributo finalizzato al soddisfacimento di bisogni pubblici indivisibili ed è prelevato in relazione ad un fatto economico che esprime capacità contributiva, come il reddito (IRPEF, il patrimonio, il consumo (IVA, ecc.. (principio del sacrificio).
La tassa è un tributo finalizzato al soddisfacimento di bisogni pubblici divisibili, che viene richiesto per fruire di un servizio, come ad es. la tassa universitaria (principio del beneficio).
Il contributo è una categoria non ben definita dalla dottrina, in quanto secondo parte di essa è possibile ricondurlo nei casi concreti alla tassa (es. contributo di utenza stradale) o all'imposta (contributo al servizio sanitario nazionale).
[modifica] Tributi e Costituzione
La Costituzione prevede diverse norme che disciplinano il diritto tributario:
- art. 23: Nessuna prestazione patrimoniale o personale può essere imposta se non in base alla legge (riserva di legge relativa);
- art. 53: Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva;
- art. 75: [...] Non è ammesso referendum per le leggi tributarie e di bilancio [...];
- art. 81: [...] Con la legge di bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuovi e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
- art. 120: La Regione non può istituire dazi di importazione o di esportazione o transito tra le Regioni [...].
[modifica] Voci correlate
- Diritto finanziario
- Fisco
- Ravvedimento operoso
- Soggettività tributaria
- Scienza delle finanze
- Spesa pubblica
[modifica] Collegamenti esterni
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