Impugnazione
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In diritto ed in giurisprudenza, la impugnazione è la resistenza della parte interessata avverso atti e provvedimenti giuridici tipicamente giurisdizionali.
[modifica] Impugnazioni nel giudizio civile
Nell'ordinamento giuridico italiano i mezzi di impugnazione delle sentenze, previsti per il processo civile ordinario di cognizione sono elencati nell'art. 323 c.p.c.
I mezzi di impugnazione si distinguono in ordinari e straordinari. Sono ordinari quelli che possono essere esperiti quando la sentenza non è passata in giudicato, cioè, qualora la sentenza possa ancora essere soggetta ad impugnazione.
Mezzi di impugnazione ordinari sono:
- il regolamento di competenza
- l’appello
- il ricorso per cassazione
- revocazione pei i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell'art 395
Mezzi di impugnazione straordinari che, cioè, possono essere esperiti anche quando la sentenza passa in giudicato formale sono:
- la revocazione per i motivi di cui ai nn.1,2,3,6,7 dell'art 395
- la revocazione pei i motivi di cui all'art. 397, relativi a cause che richiedono la partecipazione obbligatoria del Pubblico Ministero
- l'opposizione di terzo
Legittimati ad impugnare sono le parti che hanno partecipato nel giudizio dì primo grado. Per quanto riguarda il soggetto di cui l'articolo 105 2 comma, cioè, l'interventore in via adesiva semplice, questo soggetto è legittimato solo nel caso in cui la sentenza abbia efficacia riflessa nei suoi confronti.
Il legittimato deve avere interesse ad agire, cioè, un interesse ad impugnare che va determinato in base al principio di soccombenza:
- la soccombenza è formale nel caso in cui l'attore veda la sua domanda rigettata.
- La soccombenza è materiale quando la parte (convenuto in questo caso) subisce un pregiudizio dalla sentenza.
- La soccombenza è teorica quando la parte vede rigettate le sue eccezioni.
- La soccombenza è pratica quando fa riferimento alle richieste e alle conclusioni delle parti.
Nell'ipotesi in cui si impugni una sentenza, in dottrina si discute se l'impugnazione si inserisca all'interno del processo e quindi le impugnazioni siano momenti del processo medesimo, prive di una vera e propria autonomia, ovvero se invece l'impugnazione, necessitando dell'atto concludente il procedimento (la sentenza), sia consequenziale e perciò successivo al processo stesso, non potendosi inquadrare nello stesso momento giuridico. La dottrina propone inoltre la distinzione tra impugnazioni vere e proprie e mezzi di gravame.
Tale distinzione si fonda sul duplice carattere che avrebbe la sentenza, di atto giuridico e di giudizio.
Sono impugnazioni vere e proprie la revocazione e l'opposizione di terzo; sono mezzi di gravame l'appello e il ricorso per cassazione. La distinzione trova fondamento nella differenza tra errores in procedendo ed errores in judicando.
L'azione di impugnazione, tanto per nullità che per revocabilità, può essere proposta per richiedere l'invalidazione sia di una sentenza che un negozio giuridico: secondo il Calamandrei, anzi, "l'azione di impugnativa contro la sentenza deriva da un'estensione al campo processuale dei concetti propri del diritto negoziale."
Inoltre i mezzi di impugnazione si distinguono a seconda che il giudice dell'impugnazione sia lo stesso che ha pronunciato il provvedimento impugnato o sia un giudice diverso (appello e ricorso per cassazione).
Altra distinzione è quella tra mezzi ordinari o mezzi straordinari, i primi proponibili contro le sentenze non passate in giudicato, i secondi contro quelle già passate in giudicato.
L'impugnazione presuppone in genere la soccombenza. Quantunque improbabile, possono esservi casi nei quali abbia ragion d'essere un'impugnazione anche del vincitore.
[modifica] Voci correlate
- Processo
- Sentenza
- Accettazione della sentenza
- Appello
- Giudice
- Facta concludentia
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