Pena di morte in Italia
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La pena di morte in Italia venne usata dai tempi dell'Antica Roma fino al secondo dopoguerra.
A Venezia, il Ponte dei sospiri era chiamato così, proprio per i sospiri dei condannati prima di salire sul patibolo.
In Italia, il primo Stato ad abolire la pena di morte fu il Granducato di Toscana, in data 30 novembre 1786, sotto il regno di Pietro Leopoldo Asburgo Lorena, Granduca di Toscana. Si trattò del primo Paese civile al mondo ad aver abolito la tortura e la pena capitale.
In seguito, la pena di morte venne abolita nel 1889 anche nel Regno d'Italia, con l'approvazione quasi all'unanimità da parte di entrambe le Camere, del nuovo codice penale, durante il ministero di Zanardelli. Tuttavia, la pena di morte era stata de facto abolita fin dal 1877, anno dell'amnistia generale di Umberto I di Savoia (Decreto di amnistia del 18 gennaio 1878). La pena di morte restava però in vigore soltanto nel codice penale militare e in quelli coloniali.
Nel 1926 venne reintrodotta da Mussolini per punire coloro che avessero attentato alla vita o alla libertà della famiglia reale o del capo del governo e per vari reati contro lo stato. Il codice Rocco (1930, entrato in vigore il 1 luglio 1931), aumentò il numero dei reati contro lo stato punibili con la morte e reintrodusse la pena di morte per alcuni gravi reati comuni.
L'ultima condanna a morte venne comminata ai tre autori di una strage a scopo di rapina avvenuta nel 1945 in una cascina di Villarbasse (TO), dieci persone massacrate a bastonate e gettate ancora vive in una cisterna. L'allora capo dello stato Enrico De Nicola respinse la grazia e il 4 marzo 1947 venne eseguita l'ultima fucilazione in Italia alle Basse di Stura vicino a Torino.
La Costituzione italiana, approvata il 27 dicembre 1947 ed entrata in vigore l'1 gennaio 1948, abolì definitivamente la pena di morte per tutti i reati comuni e militari commessi in tempo di pace. La misura venne attuata con il decreto legislativo 22/48 del 22 gennaio 1948 (Disposizioni di coordinamento in conseguenza dell'abolizione della pena di morte). La pena di morte rimase nel codice penale militare di guerra fino alla promulgazione della legge 589/94 del 13 ottobre 1994 (in Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 1994 n. 250), che l'abolì sostituendola con la massima pena prevista dal codice penale.
La pena di morte era contemplata nell'art. 21 del Codice penale[1], poi abrogato.
La normativa sui trapianti (legge n°91 del 1999) vieta l'importazione di organi o tessuti da Stati in cui la legislazione consente la vendita e il prelievo da cittadini condannati a morte.
[modifica] Note
- ↑ L'art. 21 del Codice penale (poi abrogato) recitava: La pena di morte si esegue, mediante fucilazione, nell'interno di uno stabilimento penitenziario, ovvero in un altro luogo indicato dal Ministro della Giustizia. L'esecuzione non è pubblica, salvo che il Ministro della Giustizia disponga altrimenti.