Processo amministrativo
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Il processo amministrativo è quell'istituto della Giustizia amministrativa che si occupa di accertare la legittimità (e, in alcuni casi specifici, anche l'opportunità) dei provvedimenti amministrativi impugnati dinanzi al plesso giurisdizionale costituito dai T.A.R. e dal Consiglio di Stato. Il giudice amministrativo può esercitare diverse tipologie di giurisdizione amministrativa nei confronti dell'amministrazione. Tale situazione aumenta la possibilità per il cittadino di difendere le proprie posizioni soggettive nell'ambito di quanto indicato negli art 113 24 e 103 della Cost.
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[modifica] Tipologia dei processi
A seconda delle materie trattate, il processo amministrativo si articola in:
- Rito ordinario
- Riti speciali
- Riti semplificati
[modifica] Analogie con il rito civile
Il processo amministrativo per alcuni versi è simile al processo civile, essendo entrambi basati sul sistema dispositivo ad impulso di parte, nonché sul principio del contraddittorio, dell'oralità e della collegialità; per altro verso, il processo amministrativo differisce da quello civile per la presenza necessaria dei controinteressati e per la limitazione dei mezzi istruttori ammessi in alcune giurisdizioni.
[modifica] Istruttoria
L'istruttoria è quella parte del processo in cui viene ricostruito il fatto e si distingue in questo senso dalla trattazione che invece rigurda l'individuazione degli aspetti giuridici. L'istruttoria benché molto più attenuata è presente anche nel processo amministrativo. Di norma in tale tipologia di processo non sono gli aspetti di fatto ad essere origine della controversia ma quelli di diritto. Nell'istruttoria l'aspetto più importante è quello della prova visto che si deve ricostruire un fatto controverso. Il principio anche nel processo amministrativo è quello che l'onere della prova spetta a chi compie l'affermazione, ma poiché la posizione delle parti è diversa rispetto ad altri tipi di processo (il ricorrente è infatti un privato e l'altra parte è l'amministrazione) per ovviare all situazione di disparità del ricorrente rispetto all'autorità pubblica è stato coniato il concetto di principio di prova dove si chiede solo un inizio di dimostrazione della fondatezza dell apropria pretesa. Competente per l'istruttoria è il presidente del tribunale. La legge TAR conferisce al presidente il potere di richiedere tramite ordinanza istruttoria atti e documenti in relazione ai quali il provvedimento è stato emanato. Inoltre l'art. 23 conferisca allo stesso il potere di porre in essere gli incombenti istruttori che ritenga opportuni. Essendo incaricato della decisione ha poi poteri istruttori anche il Collegio che puo' disporne dove non ritenga chirita la situazione di fatto.
Tornando al discorso sulla prova nel processo amministrativo oltre ad una normativa dedicata vi è la possibilità di utilizzare i mezzi previsti nel processo civile (tale orientamento è confermato dalla Corte Cost. con sentenza n. 146 1987). I mezzi di prova sono esenzialmente:
1) Atti e documenti. Sono la tipologia principale visto che l'attività dell'amministrazione è riportata in documenti. 2) Le verificazioni. Sono ammesse nella giurisdizione generale di legittimità.E' il mezzo con il quale il giudice verifica se una situazione di fatto corrisponde a quanto rappresentato nel provvedimento impugnato, a tal fine si seguono le norme presenti nel c.pc. 3) I chiarimenti. Sono delle relazioni con le quali l'amministrazione indica i presupposti di fatto che hanno portato all'emanazione del provvedimento. 4)Consulenza tecnica d'ufficio. Ai sensi dell'art. 44 del t.u. delle leggi sul Consiglio di Stato il giudice amministrativo può sempre richiedere la consulenza tecnica d'ufficio che consiste nell'utilizzo di un esperto che coadiuva il compito del giudice. 5) La testimonianza. E' un mezzo di prova ammesso nella giurisdizione esclusiva.
Nella giurisdizione anche in merito è possibile utilizzare tutti i mezzi di prova del c.p.c per cui anche la confessione e il giuramento.
[modifica] La riforma del processo amministrativo
La recente legge n. 205 del 2000 introduce una sostanziale riforma del processo amministrativo, favorendone la progressiva assimilazione al processo civile, al dichiarato scopo di fornire una tutela giurisdizionale più rapida ed effettiva.
[modifica] Atto introduttivo del processo amministrativo
Il ricorso è l'atto introduttivo del giudizio dinanzi al Giudice Amministrativo.
[modifica] Il controinteressato
Figura processuale imprescindibile nel processo amministrativo è il cd. controinteressato, ossia il titolare dell'interesse a sostenere la legittimità e la validità del provvedimento impugnato (dal quale evidentemente trae dei vantaggi).
Secondo l'orientamento dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. sentenza Ad. Plen. n. 9 del 1996), occorrono due elementi ai fini del riconoscimento della qualità di controinteressato nel processo amministrativo:
- l'elemento sostanziale, consisente in un interesse analogo e contario a quello che legittima il ricorrente ad agire in giudizio. Deve trattarsi di un interesse qualificato alla conservazione dell'atto e deve nascere dal medesimo provvedimento impugnato e non già da atti successivi (dai quali derivrebbe soltanto un interesse di fatto non tutelabile in sede processuale);
- l'elemento formale, consistente nella esplicita menzione del controinteressato nel provvedimento impugnato (in mancanza, è ritenuta sufficiente una agevole individuabilità).
L'interesse alla conservaione dell'atto gravato è il fattore che determina non solo la legittimazione a resistere (del controinteressato) ma persino la sua legittimazione a ricorrere in via incidentale.
Il controinteressato, in quanto portatore di un interesse alla conservazione dell'assetto recato dal provvedimento impugnato, è abilitato ad esperire tutti i rimedi difensivi atti a paralizzare, indebolire o vanificare l'iniziativa della parte ricorrente: la legge gli riconosce la possibilità di difendere la posizione di vantaggio acquisita, che potrebbe essere compromessa da una pronuncia demolitoria.
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