Silenzio-rigetto
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Il silenzio rigetto si configura nel caso in cui la pubblica amministrazione non si pronunci entro il termine perentorio di 90 giorni a seguito di un ricorso gerarchico.
Il silenzio-rigetto conferisce al ricorrente la possibilità di adire la sede giurisdizionale entro 60 giorni dalla formazione del silenzio, in relazione agli stessi motivi dedotti in sede gerarchica. Questo comporta che nel caso in cui fossero stati proposti anche motivi di merito questi non possono essere riproposti in sede giurisdizionale, a meno che ovviamente tale giudice non sia competente anche nel merito.
Il Consiglio di Stato nel suo orientamento più recente ritiene che il decorso dei 90 giorni non abbia effetti sostanziali ma solo processuali, il che significa che il silenzio rigetto non equivale alla formazione di un provvedimento fittizio di rigetto.
Ciò è molto importante, perché esclude che si possa parlare di illegittimità di un eventuale provvedimento di accoglimento tardivo, anzi la decisione tardiva risulta non solo legittima ma anche doverosa e se di accoglimento questa produce l'importante effetto di far cessare la materia del contendere.
Abbiamo detto quindi che l'effetto del silenzio rigetto è essenzialmente processuale e consiste nell'attribuzione al ricorrente della possibilità di scelta tra più diverse opzioni.
Il ricorrente può infatti optare, come già detto, per la proposizione del ricorso giurisdizionale oppure per il ricorso straordinario verso l'originale provvedimento che con il silenzio acquista i caratteri della definitività che è presupposto per tale tipo di gravame.
Il ricorrente può poi decidere di attendere un eventuale provvedimento tardivo (il che appare la strada migliore laddove fossero state dedotte censure di merito); il ricorrente potrà infatti in tal caso, trascorsi i 90 giorni, mettere in mora l'amministrazione mediante una diffida giudizialmente notificata e di tutelarsi attivando il rito speciale di cui all'art 21 bis della legge T.A.R. n. 1034 del 1971, così come modificata dall'art 2 della legge 205/2000.
Il procedimento speciale previsto dall'art 21 bis prevede la camera di consiglio e una decisione in forma semplificata succintamente motivata. In caso di accoglimento del ricorso, il giudice ordina all'amministrazione di provvedere entro un termine non superiore ai 30 giorni.
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