Corte dei Conti
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La Corte dei Conti è un organo di rilevanza costituzionale, previsto dagli articoli 100 e 103 della costituzione italiana, che la ricomprende tra gli organi ausiliari dello Stato.
Anche se sono intervenute modificazioni nella sua organizzazione e nelle sue funzioni, la Corte dei Conti è un organismo che risale ai primi anni di vita dello Stato italiano; infatti fu istituita il 14 agosto del 1862, perché vigilasse sulle amministrazioni dello Stato, ereditando le funzioni ed i compiti della Regia Camera della Sommaria. La normativa su tale organo è frammentata, ricordiamo in particlare il t.u. relativo al R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 integrato dalle leggi 19 e 20 del 1994, dalla legge 639 del 1996. Modifiche sono state introdotte anche dalla legge 205 del 2000.
E’ un organo con funzioni consultive, di controllo e giurisdizionali.
Indice |
[modifica] Composizione per le funzioni giurisdizionali
La Corte dei Conti, per l'espletamento delle funzioni giuridiszionali si articola in:
- sezioni giurisdizionali regionali, che giudicano in primo grado; hanno sede in ciascun capoluogo di regione (ma è prevista una sezione giurisdizionale per le province di Trento e Bolzano);
- sezioni giurisdizionali centrali di appello, che giudicano in secondo grado; sono tre ed hanno tutte sede presso la sede della Corte dei conti di Roma; vi è inoltre una sezione giurisdizionale di appello per la regione Sicilia, con sede a Palermo;
- sezioni riunite, che risolvono i conflitti di competenza tra le sezioni regionali; su richiesta del Procuratore Generale presso la Corte dei conti o di una Sezione, sono chiamate anche a pronunciarsi su "questioni di massima" (quando si è in presenza di dubbi o "conflitti" interpretativi tra le diverse sezioni).
Presso ogni sezione giurisdizonale regionale opera una Procura regionale, con funzioni di Pubblico Ministero nei giudizi di responsabilità patrimoniale-amministrativa e contabile. I magistrati del pubblico ministero hanno le medesime garanzie di indipendenza e inamovibilità dei magistrati dei collegi giudicanti; dispongono dei poteri istruttori previsti dall'art. 74 del T.U. Corte dei conti e dall'art. 5, 6° comma della L. 19/1994.
Il Procuratore generale e i vice procuratori generali svolgono le funzioni di pubblico ministero presso le sezioni centrali di appello e presso le sezioni riunite.
Il Procuratore generale ha anche una funzioni di coordinamento generale delle procure regionali.
[modifica] Composizione per le funzioni di controllo
Le articolazioni della Corte dei Conti in sede di controllo sono:
- la Sezione Controllo Stato: svolge i suoi compiti ai sensi della legge n. 20 del 1994, modificata dalla legge n. 639 del 1996, e seguendo i criteri indicati dalle Sezioni Riunite secondo un doppio filo conduttore: la verifica di legittimità e la verifica di efficienza-efficacia-economicità. La Sezione si articola in quattro collegi, uno per il controllo sugli atti, uno per il controllo sulla gestione delle entrate, e due per il controllo sulla gestione delle spese.
- la Sezione di Controllo Enti pubblici: continua ad operare ai sensi della legge n. 259 del 1958, anche a seguito della imponente privatizzazione degli anni '90, controllando la gestione complessiva degli Enti pubblici, rilevandone gli squilibri gestionali specie in materia di appalti, di aiuti statali e di concorrenza.
- la Sezione di Controllo Autonomie estende il suo controllo in particolare sui progetti di opere pubbliche finanziate dalla Cassa Depositi e Prestiti, sui progetti cofinanziati dalla Comunità Europea, sui parcheggi finanziati ai sensi della legge n. 122 del 1989, e sulla gestione diretta o indiretta da parte degli enti locali di alcuni servizi pubblici (piscine, ecc.).
- la Sezione controllo Affari comunitari e internazionali, nuovo organo collegiale istituto ai sensi della legge n. 20 del 1994, che svolge un controllo successivo di tipo diffuso e un controllo di tipo specifico (controllo-referto), al fine di riferire al Parlamento italiano ed ai Consigli Regionali sui programmi nazionali che utilizzano fondi comunitari.
Le Sezioni Riunite hanno competenza a definire per ogni semestre dell'anno i criteri generali e gli indirizzi d coordinamento per il controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato e ad emettere il giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato.
[modifica] Funzioni
Come visto la Corte dei Conti è un organo polifunzionale.
Notevole importanza riveste la funzione giurisdizionale amministrativa. La Corte dei Conti è infatti giudice speciale amministrativo previsto dall'art. 103 della Costituzione. In tale veste ha giurisdizione nelle materie della contabilità pubblica e nelle altre materie previste dalla legge.
La Corte dei Conti è chiamata a decidere in merito alle azioni di responsabilità amministrativa nei confronti dei pubblici dipendenti e dei pubblici amministratori e riguardo al contenzioso pensionistico.
La Corte dei Conti effettua un controllo preventivo di legittimità sugli atti del governo e della pubblica amministrazione, ed un controllo a consuntivo sui bilanci dello stato, delle amministrazioni pubbliche e di quegli enti per i quali lo stato contribuisce alla gestione ordinaria.
Le funzioni di controllo della Corte sono estese alla amministrazioni decentrate dello stato (Regioni, province e comuni), al fine di garantire i vincoli di stabilità interni all'Italia e quelli derivanti dall'appartenenza alla Comunità Europea.
Anche per i controlli sulle amministrazioni locali, il controllo è sia preventivo, sulla legittimità degli atti, che consuntivo, sui risultati della gestione finanziaria. In questo caso le Sezioni decentrate della Corte riferiscono ai Consigli degli enti interessati.
La Corte svolge le sue funzioni consultive predisponendo pareri e referenti, quando è chiamata a riferire direttamente alle Camere sul risultato dei controlli.
[modifica] Funzioni giurisdizionali
Nell'esercitare i propri poteri giurisdizionali la Corte dei Conti non incontra le limitazioni del giudice ordinario in materia amministrativa. Pertanto la Corte conosce in modo pieno ed esclusivo sia dei profili di fatto che di diritto poiché essa è un giudice speciale.
La Corte dei Conti ha competenza nei giudizi di responsabilità amministrativa dei pubblici funzionari i quali vengono chiamati a rispondere del loro operato in caso di danni patrimoniali all'amministrazione per comportamento doloso o colposo. Anche se le norme sono contenute in leggi speciali e nel c.p.c., per certi versi la procedura ha caratteristiche tipiche di un processo penale.
L'azione è esercitata dal procuratore generale mentre la decisione spetta alla sezione giurisdizionale in pubblica udienza. Prima dell'esercizio dell'azione il procuratore deve inviare al soggetto interessato un invito a dedurre e cioè a presentare in un tempo minimo di 30 gg deduzioni o documenti. L'invito a dedurre è un atto che presenta caratteristiche istruttorie e di esercizio del diritto di difesa.
Decorso il termine per presentare le proprie osservazioni, che ricordiamo non può essere inferiore ai 30 gg, il procuratore ha 120 gg per esercitare l'azione.
Nel periodo di tempo indicato, che puo' assere ampliato dalla sezione competente in caso di particolare complessità della causa, il procuratore svolge la propria attività istruttoria con la quale appurare l'esistenza di elementi di responsabilità.
In caso affermativo viene predisposta l'atto di citazione ed inviato alla Corte dei Conti per il decreto presidenziale. L'atto di citazione deve contenere l'indicazione del fatto avvenuto e il fondamento della responsabilità. Il decreto presidenziale, che come detto segue l'atto di citazione, serve ad indicare la data d'udienza, entrambi gli atti devono essere notificati al convenuto.
[modifica] Il giudizio pensionistico
Il giudizio pensionistico è quel giudizio che viene proposto dal soggetto che ritiene di aver diritto ad una pensione nei confronti di quella amministrazione alla quale viene richiesta. Riguardo a tale giudizio il termine per la presentazione del ricorso è quello di prescrizione, essendo la pensione oggetto di diritti.
A differenza del giudizio di responsabilità, il procuratore non è parte processuale.
Il ricorso va indirizzato alla sezione regionale e notificato all'amministrazione a cui si richiede il trattamento pensionistico. Dopo il deposito viene fissata l'udienza di discussione. Le parti possono presentare documenti e memorie fino a 10 gg prima dell'udienza.
[modifica] Impugnazioni
L'appello deve essere proposto entro 60 g.g. dalla notifica della sentenza o un anno dalla sua pubblicazione. Entro tale termine deve essere effettuata quindi la notifica che si differenzia in relazione al tipo di giudizio. Infatti mentre riguardo ai giudizi pensionistici questa deve essere fatta presso l'ente a cui viene chiesta la pensione, nei giudizi di responsabilità la notifica deve essere indirizzata al procuratore generale. Entro 30 gg dalla notifica l'appello deve essere depositato nella segreteria della sede centrale della Corte insieme ad una copia della sentenza impugnata.
Contro le sentenze delle sezioni giurisdizionali è possibile fare appello alle sezioni centrali.
Riguardo ai giudizi pensionistici l'appello può riguardare solo motivi di diritto, per cui non possono essere dedotti motivi di fatto cioè riguardanti la situazione che da diritto alla pensione (ad esempio l'infermità ecc..)
Avverso le sentenze pronunciate dalle sezioni centrali è ammesso ricorso in Corte di Cassazione unicamente per controversie sulla giurisdizione (regolamento successivo di giurisdizione), secondo il dettato dell'articolo 103 della costituzione, è altresì possibile il ricorso per revocazione nei confronti delle sentenze sia della sezione centrale che di quelle regionali.
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