Giacinto Auriti
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Motivazione: il testo è enfatico e di parte
Giacinto Auriti (Guardiagrele, CH, 1926 - Roma, 11 agosto 2006) era un professore universitario in discipline giuridiche che, una volta in pensione, ha elaborato un'originale e discussa teoria riguardante la moneta.
Diceva di sè: "Sono cattolico, apostolico, romano, anche se sono abruzzese...". Era sposato e aveva cinque figli.
Laureatosi a Roma, è stato tra i docenti fondatori della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Teramo, della quale è stato anche preside. Ha insegnato "Diritto della navigazione", "Diritto internazionale", "Diritto privato comparato" e "Teoria generale del diritto". Ha fondato la cosiddetta "scuola di Teramo" nel campo del diritto.
[modifica] La teoria del SIMEC
Partendo dagli argomenti trattati dal poeta statunitense Ezra Pound, sostiene che l'emissione di moneta senza riserve e titoli di stato a garanzia per la realizzazione di opere pubbliche non creerebbe inflazione in quanto corrisposto da un eguale aumento della ricchezza reale, e che le banche centrali ricaverebbero profitti indebiti dal signoraggio sulla cartamoneta, dando origine in tal modo al debito pubblico.
Per ovviare a questo stato di cose ha condotto una serie di iniziative, come segretario generale del "Sindacato Antiusura" ("SAUS") e come legale rappresentante dell'associazione culturale "Alternativa sociale per la proprietà di popolo". Tra queste ha chiesto al Tribunale di Roma di dichiarare "la moneta, all'atto della emissione, di proprietà dei cittadini italiani ed illegittimo l'attuale sistema dell'emissione monetaria, che trasforma la Banca Centrale da ente gestore ad ente proprietario dei valori monetari".
La richiesta viene respinta e il Tribunale condanna Auriti al pagamento di 10 milioni di lire (*).
In seguito due progetti di legge, il n.1282 dell'11 gennaio 1995, presentato dal senatore Luigi Natali e il n.1889 dell'11 febbraio 1997 del senatore Antonino Monteleone di Alleanza Nazionale), ripropongono le tesi di Auriti, anche se il Senato non li dscuterà mai.
Auriti ha condotto nel 2000 un esperimento nella sua cittadina natale Guardiagrele emettendo (il SIMEC): l'iniziativa ebbe un discreto successo, perché i SIMEC erano ceduti alla pari in cambio di lire e ritirati al doppio del valore originario. I costi relativi furono sostenuti dallo stesso Giacinto Auriti. In seguito ad un intervento della Guardia di Finanza i SIMEC in circolazione vennero però confiscati. Nonostante il fatto che il sequestro fosse stato revocato in quanto non sarebbero stati commessi atti illegali, l'esperimento venne tuttavia interrotto.
L'esperimento, che voleva sperimentare le teorie di Auriti, costò allo stesso una condanna a 4 mesi per raccolta abusiva del risparmio.
Il Sindacato Antiusura nel 2001 promuove un disegno di legge di iniziativa popolare ("Accettazione dell'EURO: reddito di cittadinanza proprietà del portatore"), che però non raccolse le firme necessarie.
Nel 2004 si è candidato alle elezioni del Parlamento europeo nella lista "Alternativa Sociale" di Alessandra Mussolini. Le teorie di Auriti sono state riprese da alcuni movimenti politici dell'estrema destra, nei cui programmi si trova per esempio la proposta del reddito di cittadinanza.
La Banca d'Italia, opponendosi attraverso i suoi avvocati alla richiesta di Auriti, scrive: "La visione della moneta e delle funzioni monetarie che l'attore intende accreditare è palesemente distorta e completamente infondata. Da un punto di vista logico, è innanzitutto ben evidente che l'accettazione da parte della collettività, lungi dall'essere causa del valore della moneta, ne rappresenta in realtà solo l'effetto, sicché il sillogismo deve essere rovesciato: non è vero che la moneta vale in quanto è accettata, ma semmai, come la storia e la cronaca stanno a dimostrare, che essa è accettata solo in quanto abbia un valore. Di qui la necessità che tale valore, rispondendo ad un fondamentale interesse pubblico, sia difeso e garantito dalle Pubbliche Autorità, funzione nei moderni stati affidata alle banche centrali. Sotto il profilo giuridico, poi, il batter moneta ha da sempre rappresentato e rappresenta tutt'ora una delle più evidenti e indiscusse espressioni della sovranità statale, sicché può correttamente affermarsi che il valore della moneta trae il proprio fondamento solo ed unicamente da norme dell'ordinamento statale, che, per solito, disciplinano minutamente la creazione e la circolazione della moneta, ne sanciscono l'efficacia liberatoria, ne sanzionano la mancata accettazione in pagamento e tutelano la fede pubblica contro la sua falsificazione ed alterazione."
A proposito della questione della proprietà della moneta, sollevata da Auriti nell'ambito dello stesso proedimento, la Banca d'Italia sostiene: "La domanda attorea è poi, anche nel merito, destituita del benché minimo fondamento.
Essa muove, infatti, dalla premessa, completamente errata, secondo cui difetterebbe nel nostro ordinamento una norma di legge che indichi il proprietario della moneta all'atto dell'emissione, sicché l'appropriazione della stessa da parte della Banca d'Italia si baserebbe su una consuetudine interpretativa contra legem.
Ebbene, alla stregua della puntuale disciplina della funzione di emissione, i biglietti appena prodotti dall'officina fabbricazione biglietti della Banca d'Italia costituiscono una semplice merce di proprietà della Banca centrale, che ne cura direttamente la stampa e ne assume le relative spese (art. 4, comma 5, del T.U n. 204/1910). Essi acquistano la loro funzione e il valore di moneta solo nel momento, logicamente e cronologicamente successivo, in cui la Banca d'Italia li immette nel mercato trasferendone la relativa proprietà ai percettori.
Tale immissione, che rappresenta uno dei principali strumenti a disposizione della Banca centrale per l'esercizio delle cennate funzioni di regolazione della liquidità del sistema e di tutela del valore del metro monetario, avviene tramite operazioni che l'Istituto di emissione, in piena autonomia conclude con il Tesoro, con il sistema bancario, con l'estero e con i mercati monetario e finanziario, operazioni tutte previste e compiutamente disciplinate dalla legge e dallo statuto della Banca d'Italia (artt. 25 - 42 del T.U. n. 204/1910 e artt. 41 - 53 dello Statuto)
Alla luce di quanto sinora precisato, è del tutto abnorme e campata in aria l'affermazione dell'attore secondo cui esisterebbe una consuetudine interpretativa contra legem, in base alla quale la Banca centrale all'atto dell'emissione "mutua allo Stato italiano ed alla Collettività Nazionale, tutto il danaro che pone in circolazione". Come visto, la moneta viene infatti immessa nel mercato in base ad operazioni legislativamente previste e disciplinate, a seguito del compimento delle quali la Banca d'Italia cede la proprietà dei biglietti, i quali, in tale momento, come circolante, vengono appostati al passivo nelle scritture contabili dell'Istituto di emissione, acquistando in contropartita, o ricevendo in pegno, altri beni o valori mobiliari (titoli, valute, ecc.) che vengono, invece, appostati nell'attivo.
Tali operazioni trovano evidenza, come prescrive la legge, nella situazione della Banca d'Italia mensilmente pubblicata sulla Gazzetta ufficiale.
Se si considera oltretutto che, come già osservato, le spese di fabbricazione dei biglietti e l'imposta di bollo sono a carico della Banca centrale e che gli utili annuali da essa conseguiti, effettuati i prelevamenti e le distribuzioni di cui all'art. 54 dello Statuto, ai sensi dell'art. 23 del T.U. n. 204/1910 vengono devoluti allo Stato, si evidenzia altresì l'assoluta inconsistenza ed insensatezza delle tesi attoree, secondo cui l'erogazione della moneta sarebbe effettuata dalla Banca d'Italia addebbitandone allo Stato ed alla collettività l'intero ammontare senza corrispettivo.
Ne consegue, pertanto, che non è dato riscontrare alcunché di arbitrario o di illegittimo nelle prerogative esercitate in campo monetario dalla Banca centrale, perché, contrariamente a quanto preteso dall'attore, l'intera materia e compiutamente disciplinata dal legislatore, in modo tale che nessun aspetto attinente all'attribuzione o all'esercizio della funzione di emissione può dirsi regolamentato da consuetudini interpretative e, men che mai, da consuetudini contra legem."
[modifica] Voci correlate
[modifica] Bibliografia
- "L'ordinamento internazionale del sistema monetario", casa editrice Edigrafital, Teramo, 1993
- "Il paese dell'utopia. La risposta alle cinque domande di Ezra Pound", casa editrice Tabula Fati, Chieti, 2002. ISBN 88-87220-36-0
- "Il valore del diritto", Edigrafital, Teramo, 1993
- " Ma l'euro di chi è? L'esperimento del Simec, la «moneta del popolo», tra lira e valuta unica europea" di Rossano Orlando, Tabula, Lanciano, 2006