Mandato
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[modifica] Il mandato nel diritto civile e commerciale
In diritto, si definisce mandato il contratto mediante il quale un soggetto detto mandatario assume l'obbligazione di compiere atti giuridici per conto di un altro soggetto detto mandante (art. 1703 c.c.).
Il mandato può essere con rappresentanza, quando al mandatario è conferita altresì una procura (art. 1704 c.c.), o senza rappresentanza, quando tale procura non è conferita e dunque il mandatario agisce in nome proprio ma nell'interesse del mandante. nel caso del mandato senza rappresentaza il mandante non ha rapporti con i terzi interessati dai rapporti con il mandatario. Ma in virtù del mandato ricevuto e dell'interesse del mandante il mandatario è tenuto a trasferire al mandante con un successivo negozio il diritto acquistato in nome proprio (art. 1705 c.c.).
Onerosità presunta del mandato: la legge (articolo 1709) prevede una presunzione relativa di onerosità del mandato. Nel caso di mancata determinazione del compenso delle parti, si rinvia alle tariffe professionali o agli usi, e in ultima istanza alla determinazione autonoma del giudice.
Obblighi delle parti: Il mandante è tenuto a fornire al mandatario quanto necessario per la esecuzione del contratto e a pagare il compenso stabilito. Il mandatario nell'esecuzione del mandato deve adoperare la diligenza del buon padre di famiglia. Deve informare il mandante delle vicende attinenti alla vita ed alla esecuzione del mandato (per esempio l'avvenuto compimento degli atti ricompresi nel mandato). Deve rendere il conto dell'esecuzione del contratto e deve rendere le cose acquistate per causa del mandato.
Inadempimento degli obblighi del mandatario senza rappresentanza. Nel caso in cui il mandatario non adempia l'obbligo del ritrasferimento dei diritti acquistati in nome proprio ma nell'interesse del mandante, questi può agire ex art. 2932 per ottenere una pronuncia che si sostituisce all'atto omesso dal mandante, e trasferisce il relativo diritto al mandante.
[modifica] Contenuto del mandato
Il contenuto del mandato dipende dall’ampiezza delle determinazioni pattizie di cui è frutto: possiamo quindi avere un mandato in cui le parti stabiliscono il tipo di atti da compiere ed il loro numero, l’affare gestorio da realizzare, il tempo di adempimento; viceversa, possiamo avere anche un mandato in cui viene specificata solo la natura o la qualità degli atti da realizzare, senza ulteriore specificazione. Così, si parla di mandato speciale quando si determina il tipo (ed eventualmente anche il numero) degli atti da compiere e delle operazioni gestorie; si ha invece mandato generale quando non si specifica il tipo di atti da realizzare ed il contratto è potenzialmente idoneo a ricomprendere ogni tipo di affare o una serie indeterminata di affari. La distinzione ha rilevanza sul piano normativo: solo al mandato speciale si applica l’art. 1708 I comma del codice civile, per il quale il mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato concesso, ma anche quelli necessari al compimento di questi. Ne segue che sono compresi nel mandato speciale anche gli atti indispensabili per l’esecuzione dell’incarico. Questi ultimi possono essere di natura materiale o giuridica, ed in ogni caso non rientrano nella disposizione atti non necessari ma meramente utili od opportuni. Invece, solo al mandato generale si applica l’art. 1708 II comma, per il quale il mandato generale non comprende gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, salvo che siano espressamente indicati: deve cioè essere espressamente indicato il tipo di atto da compiere, mentre è insufficiente l’inserzione di una mera clausola di stile che autorizza a compiere ogni atto eccedente l’ordinaria amministrazione.
[modifica] Il mandato nel diritto internazionale
Nel diritto internazionale il mandato è uno strumento giuridico creato dall’art. 22 del patto istitutivo della Società delle Nazioni per la tutela delle popolazioni incapaci di autogovernarsi. Vengono distinti tre tipi di mandati in base al grado di sviluppo delle popolazioni, la collocazione geografica del territorio, le sue condizioni economiche.
A
Palestina, Transgiordania e Iraq: Regno Unito
B
Togo e Camerun: Francia e Regno Unito
Tanganika: Regno Unito
C
Nuova Guinea, isole del Pacifico a sud dell’equatore: Australia
Samoa occidentali: Nuova Zelanda
Nassau: Regno Unito
Isole del Pacifico a nord dell’equatore: Giappone
Africa sudoccidentale: Unione Sudafricana
I mandati rispondono alla Commissione permanente dei mandati che informa il Consiglio della SDN.
Alla conclusione della Seconda guerra mondiale, dissoltasi ormai la Società delle Nazioni, il mandato è sostituito dal Trusteeship o amministrazione fiduciaria.
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