Organismo di diritto pubblico
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L'organismo di diritto pubblico è sostanzialmente un soggetto economico collettivo, non necessariamente appartenente al settore pubblico, individuato per la prima volta dalla Direttiva n. 92/50 come «qualsiasi organismo istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale».
Si tratta cioè di soggetti giuridici patrimonializzati o controllati o sovvenzionati dallo Stato o da un altro ente pubblico.
[modifica] Elementi costitutivi
Secondo una recente pronuncia della Corte di Giustizia (sentenza del 10 novembre 1998, in Causa C-360/96), vi sono tre parametri sintomatici della natura pubblica comunitaria dell'organismo di diritto pubblico, e precisamente:
- il possesso della personalità giuridica
- il fine statutario (soddisfare bisogni di interesse generale)
- la sottoposizione ad una influenza pubblica.
Vi è poi anche un quarto parametro negativo, ossia che il fine perseguito non deve avere carattere industriale o commerciale (perché, in tal caso, si ravvisa l'esistenza di un ente societario).
Si riporta una delle massime della sentenza citata:
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«L'art. 1, lett. b), secondo comma, della direttiva 92/50, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, a termini del quale «per organismo di diritto pubblico si intende qualsiasi organismo istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale», dev'essere interpretato nel senso che il legislatore ha operato una distinzione tra i bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, da un lato, e i bisogni di interesse generale aventi carattere industriale o commerciale, dall'altro»
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[modifica] Cenni storici
Vi è da evidenziare che la disciplina comunitaria, fino agli inizi degli anni Novanta, accoglieva una nozione chiusa di amministrazioni aggiudicatrici (obbligate ad osservare la procedura dell'evidenza pubblica comunitaria), indicando a tal fine le cd. persone giuridiche di diritto pubblico (cioè (Stato, enti pubblici territoriali, associazioni e consorzi di Comuni, le Università, le IPAB ed enti di riforma fondiaria).
Questa era una valutazione formale, non idonea a ricomprendere tutti gli altr soggetti -pur operanti negli Stati membri- aventi conotazioni pubblicistiche ma di fatto esclusi dall'operatività della Direttiva n. 71/305/CE in materia di appalti. Allora, con la Direttiva n. 89/440/CE (confermata dalla successiva Direttiva 93/37), sono stati inclusi tra le amministrazioni aggiudicatrici anche gli organismo di diritto pubblico, nozione che prescinde da una giustificazione formale e fa invece riferimento ai tre parametri sostanziali del possesso della personalità giuridica, del perseguimento di un fine di interesse generale e della sottoposizione all'influenza dominante di un pubblico potere.
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