Camera dei deputati
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La Camera dei deputati (a volte chiamata semplicemente Camera) è uno dei due rami che costituiscono il Parlamento italiano, insieme al Senato della Repubblica, svolgendo in pari grado e separatamente le stesse funzioni parlamentari, secondo un sistema bicamerale.
È composta, come stabilito dalla Costituzione, da 630 membri, che vengono detti deputati; la carica di deputato è sempre elettiva, con suffragio universale e diretto, e ha durata quinquennale, salvo il caso di scioglimento anticipato delle camere. A differenza del Senato, il cui limite è di quarat'anni, può diventare deputato qualsiasi cittadino che nel giorno dell'elezioni abbia compiuto i 25 anni.
Sede della Camera dei deputati è Palazzo Montecitorio, dove si riunisce sin dal 1871, poco dopo lo spostamento della capitale dell'allora Regno d'Italia a Roma. Sedi precedenti del Parlamento furono Palazzo Carignano a Torino (1848-1865) e Palazzo Vecchio a Firenze (1865-1871). Dal 1939 al 1943, durante la dittatura fascista, la denominazione ufficiale della Camera fu «Camera dei Fasci e delle Corporazioni».
Il Parlamento può riunirsi anche in seduta comune.
[modifica] Il sistema di elezione della Camera
Secondo l'ultima legge elettorale in vigore, la Camera dei deputati è eletta con un sistema proporzionale con doppia soglia di sbarramento; a seconda se il partito è apparentato in una coalizione oppure se si presenta alle elezioni da solo: nel primo caso si applica una soglia di sbarramento del 2% e nel secondo caso viene applicata una soglia di sbarramento del 4%. In entrambi i casi se tali soglie non sono superate il partito non è ammesso in parlamento. È previsto, tuttavia, il ripescaggio dei primi due partiti che pur non superando tale sbarramento sono risultati i primi degli esclusi.
Originariamente la Costituzione prevedeva un numero di Deputati variabile in base alla popolazione di ciascuna circorscrizione; in seguito il numero totale venne fissato in 630.
La prima legge elettorale, sin dalle elezioni dell'Assemblea Costituente nel 1946, prevedeva un'elezione del Parlamento Italiano mediante ripartizione proporzionale dei seggi, per la Camera dei deputati su base nazionale. A partire dal 1994 si passò dal proporzionale puro a un nuovo sistema elettorale prevalentemente maggioritario (Legge Mattarella): il 75% dei deputati (ossia 475) veniva eletto con un sistema di tipo maggioritario: in ciascuno dei 475 collegi uninominali in cui era diviso il territorio italiano, veniva eletto solo chi in essi raccoglieva il maggior numero di voti, mentre il restante 25% dei seggi veniva eletto con un sistema proporzionale, corretto con un meccanismo per favorire i partiti perdenti nei collegi uninominali, ma uno sbarramento per i partiti che non superavano il 4% dei voti.
Nel 2006, dopo tre legislature, è stata applicata una nuova legge proporzionale, senza possibilità di indicare preferenze fra i candidati ma solo a una lista, corretta con un premio per la coalizione di maggioranza relativa (ottiene 340 seggi, se non riesce ad ottenerne un numero superiore), e si è assegnato per la prima volta dei seggi per gli eletti dai cittadini residenti all'estero.
[modifica] Gli organi parlamentari
[modifica] L'Ufficio di presidenza
L'Ufficio di presidenza (art. 5 e 12 regolamento interno.) è presieduto dal Presidente della Camera dei deputati ed è composto:
- Da quattro vicepresidenti, che collaborano con il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza (art. 9 reg.) presiedendo a turno le sedute dell'Assemblea.
- Dai tre questori.
- Da almeno otto deputati segretari (art. 5 e art. 11 reg.) che in particolare collaborano con il Presidente per assicurare la regolarità delle votazioni in Assemblea.
Il numero dei deputati segretari può essere elevato al fine di consentire la presenza di tutti i gruppi parlamentari nell'Ufficio di presidenza (art. 5, commi 4 e 5 reg.).
[modifica] Il Collegio dei Questori
I tre deputati questori sovrintendono collegialmente al buon andamento dell'Amministrazione, al cerimoniale, al mantenimento dell'ordine e alla sicurezza delle sedi della Camera, secondo le disposizioni del Presidente. Essi compongono altresì il Collegio dei Questori.
[modifica] I gruppi parlamentari
Ai fini di un adeguato funzionamento della Camera, i parlamentari si ordinano secondo il loro orientamento politico. Questi raggruppamenti prendono il nome di Gruppi parlamentari. È previsto un gruppo misto per raccogliere i parlamentari che non riescono a formare un gruppo di almeno venti deputati o che non si iscrivono ad alcuna componente.
I gruppi hanno un organo direttivo ed eleggono un presidente. I presidenti dei gruppi parlamentari si riuniscono per decidere i lavori della Camera, nella Conferenza dei presidenti, partecipano alle consultazioni svolte dal Presidente della Repubblica in occasione della formazione del Governo.
Vi è un orientamento al voto negli appartenenti al gruppo; in casi rilevanti, coloro che si dissociano, possono venire espulsi e finire così nel gruppo misto.
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Per approfondire, vedi la voce Composizione della Camera dei deputati. |
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Per approfondire, vedi la voce Deputati XV Legislatura. |
[modifica] La Conferenza dei Presidenti di gruppo
La Conferenza dei Presidenti di gruppo è presieduta dal Presidente della Camera e costituita dai presidenti dei gruppi Parlamentari. Il Governo è sempre informato delle riunioni della Conferenza per farvi intervenire un proprio rappresentante. Alla Conferenza spetta la programmazione dei lavori della Camera, attraverso la definizione del programma e del calendario dei lavori dell’Assemblea (articoli 23 e 24 del Regolamento Interno).
[modifica] L'Assemblea
L'Assemblea è costituita da tutti i deputati riuniti in seduta a Montecitorio, che organizzano il proprio lavoro secondo un calendario costituito da ordini del giorno. Alle riunioni dell'Assemblea partecipa anche il Governo con i suoi ministri.
[modifica] Le Commissioni permanenti
La Camera ha istituito 14 Commissioni permanenti. Questi i loro campi d'azione: affari costituzionali, giustizia, affari esteri, difesa, bilancio, finanze e tesoro, cultura e istruzione, ambiente, trasporti e telecomunicazioni, attività produttive, lavoro, affari sociali, agricoltura, Unione europea.
[modifica] Le Commissioni speciali
Due sono, invece, le Commissioni speciali: una si occupa dell'esame dei disegni di legge di conversione, l'altra è un giurì d'onore che valuta la fondatezza delle accuse nel caso in cui un deputato si senta leso nella sua onorabilità da accuse mossegli nel corso di una discussione parlamentare.
[modifica] Le Giunte
Tre sono le Giunte operative presso la Camera: la Giunta per il regolamento, la Giunta per le elezioni, la Giunta per le autorizzazioni.
[modifica] Il Comitato per la legislazione
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Per approfondire, vedi la voce Comitato per la legislazione. |
[modifica] Le Commissioni d'inchiesta
Si possono formare Commissioni d'inchiesta con il compito di indagare su avvenimenti che non risultano chiari di particolare importanza per la vita dello Stato. Il più delle volte si formano in maniera bicamerale, cioè composte sia da senatori che da deputati.
Queste funzioni, previste dall'art. 82 della Costituzione, sono svolte con gli stessi poteri dei giudici penali, ma privi della possibilità di formulare una condanna verso qualcuno. Alla fine dei lavori presenteranno una relazione al Parlamento, il quale potrà occuparsi di prendere le misure legislative che riterrà opportune oppure di rimuovere ministri che hanno agito scorrettamente.
Un esempio è la «Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata», istituita per la lotta alla mafia.
[modifica] Le Commissioni bicamerali
Le Commissioni miste sono composte collegialmente da deputati e senatori.
[modifica] Voci correlate
- Parlamento italiano
- Senato della Repubblica
- Presidenti della Camera dei deputati italiana
- Legislature della Repubblica Italiana
[modifica] Altri progetti
Wikisource contiene opere originali di o su Camera dei deputati
[modifica] Collegamenti esterni
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