Imposta sul valore aggiunto
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
L'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) è un'imposta delle legislature europee. La sua disciplina è quasi interamente contenuta nel relativo Testo Unico, ossia il Dpr 633/1972. La disciplina IVA è regolata a livello comunitario da dettagliate direttive, VI Direttiva Cee del 1977 e seguenti, allo scopo di rendere omogenea l'imposizione indiretta in tutta l'Unione Europea.
L'imposta sul valore aggiunto è un'imposta che colpisce solo il valore aggiunto di ogni fase della produzione, scambio di beni e servizi.
Nuova Direttiva UE cd 'direttiva rifusa' o VI direttiva 112/2006. Il testo costituisce una ricapitolazione sistematica delle precedenti disposizioni. Tuttavia il valore aggiunto reale della nuova direttiva deve rinvenirsi in primo luogo nella riscrittura delle disposizioni sotto il duplice profilo della SEMPLIFICAZIONE e dell'ADERENZA al testo tradotto al paradigma 'di servizio'; infine la collocazione delle disposizioni in titoli, capi, sezioni e sottosezioni permette una più agile comprensione del tema trattato.
Indice |
[modifica] Funzionamento dell'IVA
Lo schema di funzionamento dell'imposta prevede che i soggetti passivi dell'imposta, i fornitori, debbano addebitare l'IVA ai propri clienti per il diritto di rivalsa in misura proporzionale al corrispettivo. Successivamente dovranno riversare all'erario l'imposta al netto di quella pagata sugli acquisti effettuati, facendo una detrazione.
L'IVA pertanto rappresenta un costo solamente per i soggetti che non possono esercitare il diritto alla detrazione e quindi, in generale, solamente per i consumatori finali.
Vorrei osservare che l'iva, colpendo di fatto solo il consumatore finale, risulta una imposta di gestione assai costosa, sia per lo stato, sia per i singoli soggetti passivi, che comunque devono tenere una contabilità onerosa e complicata, senza che questo provochi alcun gettito reale per l'erario, gettito che si verificherà soltanto quando il consumatore finale avrà pagato il suo corrispettivo. Altro aspetto, su cui secondo me si riflette poco, è il fatto che l'iva, incidendo sul consumatore finale, incide pesantemente su chi consuma tutto il proprio reddito, come tutti i lavoratori a reddito medio basso:risulta pertanto che costoro, oltre alla normale imposta sul reddito scontano sul loro stipendio anche una tassazione iva media del 15% circa. Chi invece, avendo un reddito medio alto si costituisce una certa quota risparmio, su questa quota, peraltro fruttifera, non pagherà iva, o solo in parte. Infatti anche la quota di risparmio, quando poi viene spesa andrà magari in ulteriori investimenti finanziari, speculativi o immobiliari, esenti da iva.
[modifica] Presupposto dell'imposta
Esistono tre condizioni che devono essere rispettate perché un'operazione sia assoggettata ad IVA:
- presupposto oggettivo: deve trattarsi di una cessione di beni o di una prestazione di servizi rientranti tra quelle previste dalla normativa;
- presupposto soggettivo: le operazioni di cui al punto precedente devono essere effettuate nell'esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo, con conseguenza di tale norma, ad esempio, la non assoggettabilità ad IVA delle vendite effettuate da privati;
- presupposto territoriale: le operazioni devono essere effettuate all'interno dello stato.
Da autorevole dottrina si sottolinea l'esistenza di un quarto presupposto TEMPORALE rinvenibile dall'art. 6 dpr 633/72 il quale prevede due diversi momenti di 'effettuazione delle operazioni' rispettivamente per la cessione di beni (e cessioni con effetti traslativi posteriori - vendita sub condizione sospensiva, ecc.) e per le prestazioni di servizi (pagamento del corrispettivo).
Possiamo quindi distinguere le operazioni in:
- Imponibili: quando soddisfano tutte le condizioni di cui sopra e quindi devono essere assoggettate all'imposta;
- Non imponibili: quando mancano del requisito della territorialità. Non sono soggette all'imposta ma devono rispettare gli altri obblighi formali e di registrazione imposti dalla normativa IVA;
- Esenti: quando sono operazioni che soddisfono i tre presupposti ma sono escluse per espressa previsione normativa, ad esempio la cessione di valori postali e bollati, gli oneri finanziari, le prestazioni mediche, odontoiatriche, eccetera;
- Escluse: quando sono operazioni che non soddisfano uno o più dei presupposti dell'imposta o considerate tali per espressa previsione normativa. Le operazioni escluse non sono quindi soggette alla disciplina e agli adempimenti previsti: fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione annuale.
Le importazioni, intese solamente quelle da un paese esterno all'UE, devono, in ogni caso,scontare l'IVA a prescindere dai presupposti di cui sopra.
Per le operazioni tra paesi dell'Unione Europea vige invece una normativa speciale.
[modifica] Aliquote IVA
Esistono tre aliquote IVA in vigore:
- 4%,aliquota minima,applicata ad esempio alle vendite di abitazioni con requisiti "prima casa";
- 10%, aliquota ridotta, applicata normalmente alla cessione di alimenti o di abitazioni senza requisiti "prima casa"
- 20% aliquota ordinaria, vale a dire che se la normativa tributaria non prevede specificatamente una delle due aliquote precedenti, questa ultima è l'aliquota da applicare.
Le aliquote sono definite nella tabella A allegata al Testo Unico IVA ([DPR 633/72]http://www.fisco.it/Data/UploadFisco/dpr%20633%2072.pdf).
[modifica] Liquidazione e versamento dell'imposta
I soggetti passivi di imposta, ovvero imprese e lavoratori autonomi, cioè coloro che hanno diritto alla detrazione sugli acquisti effettuati devono mensilmente o trimestralmente, a seconda delle opzioni esercitate o del proprio volume d'affari, liquidare l'imposta dovuta o a credito verso l'erario.
Questo si fa sommando l'IVA incassata dai propri clienti esercitando il diritto di rivalsa e sottraendo a tale importo l'iva versata ai propri fornitori.
Se da tale differenza scaturirà un debito verso l'erario tale differenza sarà versata tramite il modello F24. Se viceversa scaturirà un credito questo potrà essere riportato al periodo successivo per essere scalato dalla successiva dichiarazione o a certe condizioni potrà essere chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione, cioè scalato da altri tributi dovuti dall'impresa.
[modifica] Modalità di applicazione
[modifica] Basi imponibili
Ci sono tre tipi di basi imponibili, a seconda della definizione che si vuole dare al valore aggiunto:
- Tipo prodotto (VAp)
- Tipo reddito (VAr)
- Tipo consumo (VAc)
La differenza di queste definizioni si basa sulla deducibilità delle spese di investimento: nel primo caso, nel tipo prodotto, nessuna spesa di investimento è deducibile, pertanto la base imponibile resta il prodotto lordo (PL); nel tipo reddito solo quelle per accantonamenti per ammortamenti (PL-Invs); nel tipo consumo, invece, sono deducibili tutti gli acquisti di beni strumentali nell'anno in cui vengono compiuti (PL-Invs-Inva).
[modifica] Metodi di calcolo
L'imposta sul valore aggiunto può essere calcolata grosso modo con due metodi, uno dei quali però più articolato.
- Per addizione: in questo caso si applica semplicemente l'aliquota dell'imposta alla somma delle remunerazioni dovute ai fattori produttivi (L+IP+∏)
- Per sottrazione:
- su base effettiva: aliquota applicata alla differenza fra valore dei beni prodotti in un dato arco temporale e valore delle materie prime impiegate alla produzione
- su base finanziaria
- "base da base": si applica l'aliquota alla differenza tra fatturato delle vendite realizzato in un dato arco temporale e tra il fatturato degli acquisti di materie prime dello stesso periodo. A questo vanno aggiunte le dovute ed eventuali quote di ammortamento o il fatturato di acquisti di beni strumentali a seconda della definizione di base imponibile
- "imposta da imposta": si sottrae dall'imposta pagata sui beni prodotti l'imposta pagata sugli acquisti di materie prime (e di beni strumentali in caso di IVA consumo) compiuti nel medesimo periodo.
Tale ultimo sistema (“detrazione imposta da imposta”) è stato preso come modello dalle Direttive CEE per la creazione di un sistema comune sulla cifra d’affari nei Paesi europei.
Il sistema, così come è concepito, non ha più uno stretto collegamento con il “valore aggiunto”, anche se la denominazione è rimasta tale per motivi “storici”.
In particolare la detrazione “imposta da imposta” consente: a)- variazioni di aliquota nei vari stadi (dalla produzione alla commercializzazione) senza incidere nel totale dell’imposta che grava il bene al consumo; b)- esenzioni in uno qualsiasi degli stadi; c) - massima trasparenza, in qualsiasi stadio, sull’ammontare dell’imposta assolta fino a quello stadio; d) - conseguentemente la possibilità di detassare il bene (con particolare riguardo all’esportazione); e)- la possibilità di recuperare integralmente una eventuale evasione, purché sia avvenuta in uno stadio precedente a quello finale (dettaglio).