Mozione di sfiducia
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La mozione di sfiducia è un istituto tipico della forma di governo parlamentare attraverso il quale è possibile verificare il venir meno del rapporto fiduciario che lega l'organo assembleare all'esecutivo.
Nell'ordinamento italiano, la Costituzione disciplina la mozione di sfiducia in due distinti articoli: il 94, riguardante il rapporto fiduciario intercorrente tra il Parlamento e il Governo, e il 126, c. 2, disciplinante l'istituto nelle regioni ordinarie. Per quanto concerne il primo caso, la mozione di sfiducia deve essere firmata da un decimo dei membri della camera e deve discutersi dopo tre giorni dalla sua presentazione. Per quel che riguarda, invece, l'istituto a livello regionale, la mozione di sfiducia è disciplinata dagli statuti regionali e dai regolamenti consiliari. Una mozione di sfiducia di un Consiglio regionale nei confronti della Giunta causa la decadenza di entrambi, secondo il principio "simul stabunt, simul cadent".
[modifica] La mozione di sfiducia nei confronti di un singolo ministro
Si è discusso sulla ammissibilità di un voto di sfiducia nei confronti di un singolo Ministro. A sostegno di tale possibilità è stato citato l'art. 95 comma 4 della Costituzione: "I ministri sono responsabili (...) individualmente degli atti dei loro dicasteri". A confermare tale tesi sono intervenute una deliberazione della Camera dei Deputati e una del Senato negli anni 1984 e 1985. Nell'ottobre 1995 fu proposta una mozione di sfiducia nei confronti dell'allora Ministro della Giustizia Filippo Mancuso. La possibilità di tale mozioni fu ammessa e chiarita dalla Corte costituzionale[1].
[modifica] Note
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