Patti lateranensi
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
I Patti lateranensi, firmati l'11 febbraio 1929 dal cardinale Pietro Gasparri e Benito Mussolini, stabilirono il mutuo riconoscimento tra il Regno d'Italia e la Città del Vaticano. Presero il nome del palazzo di San Giovanni in Laterano in cui avvenne la firma degli accordi, furono negoziati tra il cardinale segretario di stato Pietro Gasparri per conto della Santa Sede e Benito Mussolini, capo del Fascismo, come primo ministro italiano. Il rapporto tra stato e chiesa era prima disciplinato dalla Legge delle Guarentigie approvata dal Parlamento italiano il 13 maggio 1871 dopo la presa di Roma.
Indice[nascondi] |
[modifica] Il contenuto dei Patti
I Patti sono costituiti da due strumenti diplomatici distinti:
- un trattato che riconosce l'indipendenza e la sovranità della Santa Sede e che crea lo Stato della Città del Vaticano; uno degli allegati a questo trattato è una convenzione finanziaria per ricompensare la Santa Sede delle perdite subite nel 1870.
- un concordato che definisce le relazioni civili e religiose in Italia tra la Chiesa ed il Governo (prima d'allora, cioè dalla nascita del Regno d'Italia, sintetizzate nel motto: «libera Chiesa in libero Stato»).
- l'esenzione, al nuovo Stato denominato «Città del Vaticano», dalle tasse e dai dazi sulle merci importate
- il risarcimento di «750 milioni di lire e di ulteriori titoli di Stato consolidate al 5 per cento al portatore, per un valore nominale di un miliardo di lire»[1] per i danni finanziari subiti dallo Stato pontificio in seguito alla fine del potere temporale
Attraverso il concordato il Papa acconsentì di sottoporre i candidati vescovi ed arcivescovi al governo italiano per richiedere ai vescovi di giurare fedeltà allo stato italiano prima di essere nominati [citazione necessaria], e di proibire al clero di prendere parte alla politica [citazione necessaria]. L'unico vescovo che non è obbligato a giurare fedeltà all'Italia è colui che fa le veci del pontefice nella sua qualità di vescovo di Roma: il cardinale vicario, attualmente Camillo Ruini. Questa eccezione alla regola, prevista dal Concordato, è fatta proprio in segno di rispetto all'indipendenza del papa rispetto all'Italia. Il suo vicario non dev'essere sottoposto al giuramento, perché rappresenta il vescovo di Roma, che è il papa.
Il governo italiano acconsentì di rendere le sue leggi sul matrimonio ed il divorzio conformi a quelle della Chiesa cattolica di Roma e di rendere il clero esente dal servizio militare.
I Patti garantirono alla Chiesa il riconoscimento di religione di stato in Italia, con importanti conseguenze sul sistema scolastico pubblico, come l'istituzione dell'insegnamento della religione cattolica tuttora esistente seppure con modalità diverse.
[modifica] Cenni storici
[modifica] Gli accordi politici
Il Concordato tra Stato e Chiesa nel 1929 per la risoluzione della "Questione romana" si concluse in maniera soddisfacente per le parti in causa, grazie all'iniziativa di tre zelanti sacerdoti: padre Giovanni Genocchi dei Missionari del Sacro Cuore, di don Giovanni Minozzi fondatore con padre Giovanni Semeria dell'O.N.M.I. Quest'ultimo riferì che proprio in casa di suoi parenti i tre si riunirono per discutere e studiare la possibilità di trovare una via di uscita per riallacciare le relazioni tra Stato e Chiesa.
Le discussioni e i lavori durarono tre giorni al termine dei quali padre Genocchi si incaricò di portare all'allora segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Gasparri, il risultato del loro lavoro.
L'alto prelato della Curia vaticana rimase "trasecolato" per tale iniziativa personale dei tre sacerdoti. Finalmente il 26 agosto 1926 furono designati ufficiosamente e informalmente due incaricati: uno dal governo Mussolini e l'altro da parte di papa Pio XI. Per la prima volta figura l'avvocato concistoriale Francesco Pacelli quale plenipotenziario per il Vaticano, fratello del futuro segretario di Stato Vaticano prima, e poi papa Pio XII.
L'11 febbraio ricorreva l'anniversario dell'apparizione di Lourdes; la scelta di firmare il concordato in quell'occasione intendeva rimarcare la soddisfazione da parte Vaticana per i nuovi patti e poteva avere altri significati politici.
Il 14 febbraio 1929, Pio XI, in un discorso all’Università del Sacro Cuore in Roma, esaltò Mussolini come «l'Uomo che la Provvidenza ci ha fatto incontrare».
[modifica] L'inserimento nella Costituzione
Nel 1946 i Patti furono riconosciuti costituzionalmente nell'articolo 7 ed equiparati sul piano formale alla nuova figura giuridica delle Intese tra lo Stato e le altre confessioni religiose, anche se su un piano sostanziale essi assicuravano una posizione di tutela privilegiata alla confessione cattolica rispetto a quella assicurata alle altre confessioni. L'articolo 7 non ha comunque inteso parificare il contenuto dei Patti alle norme costituzionali, ma soltanto costituzionalizzare il principio concordatario, con la conseguenza che essi, per il tramite della legge di esecuzione, avrebbero dovuto ritenersi soggetti al giudizio di compatibilità con i principi supremi dell'ordinamento da parte della Corte costituzionale. Con la sentenza 24 febbraio-1 marzo del 1971, i Patti lateranensi vennero posti tra le fonti atipiche dell'ordinamento italiano, vale a dire che le disposizioni dell'atto non hanno la stessa natura delle norme costituzionali, ma hanno un grado di resistenza maggiore rispetto alle fonti ordinarie. Pertanto, a meno che non contrastino con i principi supremi dell'ordinamento, le disposizioni dei Patti lateranensi devono essere modificate col procedimento ordinario nel caso ci sia mutuo consenso fra Stato e Chiesa, con il procedimento aggravato proprio delle leggi costituzionali nel caso sia lo Stato unilateralmente a modificare il testo dell'atto.
Si ricordi comunque che, se gli articoli 7 e 8 della Costituzione prevedono un sistema differenziato di disciplina dei rapporti tra lo Stato e le varie confessioni religiose, altre disposizioni (si vedano gli articoli 19 e 20 della Costituzione) prevedono invece un regime di tutela uniforme per ciò che attiene all'esercizio del culto da parte dei fedeli.
[modifica] La revisione del 1984
Il Concordato (ma non il Trattato) fu rivisto, dopo lunghissime e difficili trattative, nel 1984, fondamentalmente per rimuovere la clausola riguardante la religione di stato della Chiesa cattolica in Italia. La revisione che portò al nuovo Concordato venne firmata a Villa Madama, a Roma, il 18 febbraio dall'allora presidente del Consiglio Bettino Craxi, per lo Stato italiano, e dal cardinale Agostino Casaroli, in rappresentanza della Santa Sede. Il nuovo Concordato stabilì che il clero cattolico venisse finanziato da una frazione del gettito totale IRPEF, attraverso il meccanismo noto come otto per mille. Inoltre, per quanto riguarda la celebrazione del matrimonio, si stabilirono le clausole da rispettare perché un matrimonio celebrato secondo il rito cattolico possa essere trascritto dall'ufficiale di stato civile e produrre gli effetti riconosciuti dall'ordinamento giuridico italiano; non è cioè necessaria una doppia celebrazione (civile e religiosa).
[modifica] Il dibattito politico sul Concordato
Recentemente (2006) il concordato è stato messo in discussione da alcune forze politiche, in particolare dal partito della Rosa nel Pugno. Secondo queste critiche i rapporti tra Stato italiano e Chiesa cattolica dovrebbero essere nuovamente rivisitati in diversi punti in modo da renderli ulteriormente liberi.
Non può essere proposto un referendum per l'abolizione del concordato o delle leggi collegate ad esso perché non sono ammessi, nel nostro ordinamento, referendum riguardanti i trattati internazionali. Anche una proposta di legge popolare per l'abolizione del concordato è ugualmente inammissibile perché la legge ricade in una dei casi previsti dall'articolo 80 della Costituzione[2].
[modifica] Note
- ↑ Art. 1 dell' Allegato IV. Convenzione Finanziaria del Concordato (Legge n.810 del 27 maggio 1929 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 1929 n. 130 - S. O.) Riportato l'8 novembre 2006.
- ↑ «Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.» Costituzione Italiana, articolo 80.
[modifica] Voci correlate
- Anticlericalismo
- Assegno di congrua
- Ateismo di Stato
- Chiesa cattolica
- Città del Vaticano
- Idea cristiana di laicità e rapporto con le altre fedi
- Proprietà del Vaticano
- Rapporto Stato-Chiesa
- Santa Sede
- Stato Pontificio