Cittadinanza (diritto)
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In termini giuridici la cittadinanza è la condizione della persona fisica (detta cittadino) alla quale l'ordinamento giuridico di uno stato riconosce la pienezza dei diritti civili e politici. La cittadinanza, quindi, può essere vista come uno status del cittadino ma anche come un rapporto giuridico tra cittadino e stato. Le persone che non hanno la cittadinanza di uno stato sono stranieri se hanno quella di un altro stato, apolidi se, invece, non hanno alcuna cittadinanza.
Un rapporto analogo a quello tra persona fisica e stato può sussistere anche tra persona giuridica e stato; in tal caso, però, non si parla di cittadinanza ma di nazionalità. Riferito alle persone fisiche, questo stesso termine, anche se talvolta è usato impropriamente come sinonimo di cittadinanza, indica invece l'appartenenza ad una nazione, condizione questa che in alcuni ordinamenti può avere rilevanza giuridica a prescindere dalla cittadinanza.
L'insieme dei cittadini di uno stato costituisce il suo popolo. E' detto invece popolazione l'insieme delle persone che risiedono sul territorio di uno stato (i suoi abitanti), a prescindere dal fatto che siano suoi cittadini. La popolazione, dunque, differisce dal popolo in quanto, da un lato, comprende anche gli stranieri e gli apolidi che risiedono sul territorio dello stato mentre, dall'altro, non comprende i cittadini residenti all'estero. La divergenza tra popolo e popolazione è accentuata negli stati interessati da un forte flusso migratorio, in entrata o in uscita.
[modifica] Cittadino e suddito
Il concetto di cittadino differisce da quello di suddito che si riferisce a colui che è soggetto alla sovranità di uno stato; la condizione del suddito implica, di per sè, situazioni giuridiche puramente passive (doveri e soggezioni), mentre quella del cittadino implica la titolarità di diritti e altre situazioni giuridiche attive (seppur accompagnati da doveri e altre situazioni giuridiche passive).
Nel momento in cui lo stato riconosce al suddito diritti civili e politici, questo diventa un cittadino. Anche in uno stato che riconosce tali diritti possono tuttavia esserci semplici sudditi, soggetti alla sovranità dello stato ma privi dei diritti di cittadinanza: questo avveniva, ad esempio, per le popolazione indigene dei possedimenti di tipo coloniale, anche se, in qualche caso, gli venivano attribuiti alcuni diritti seppur limitati rispetto a quelli riconosciuti ai cittadini veri e propri (la cosiddetta piccola cittadinanza).
Attualmente il termine suddito è ancora largamente utilizzato nel diritto internazionale dove la cittadinanza non ha lo stesso rilievo dei diritti interni. Viene inoltre usato polemicamente per sottolineare situazioni, per lo più di fatto, nelle quali il cittadino non dispone di adeguati diritti nei confronti dello stato. Infine va osservato che nelle monarchie, anche costituzionali e parlamentari, è tradizione riferirsi ai cittadini come sudditi senza per questo implicare l'assenza di diritti civili e politici.
[modifica] Acquisto e perdita della cittadinanza
Ogni ordinamento stabilisce le regole per l'acquisto e la perdita della cittadinanza. In molti stati i principi al riguardo sono stabiliti a livello costituzionale, in altri invece, tra i quali l'Italia, la disciplina è interamente demandata alla legge ordinaria.
La cittadinanza si può acquisire:
- secondo lo ius sanguinis (diritto di sangue), per il fatto della nascita da un genitore in possesso della cittadinanza (per alcuni ordinamenti deve trattarsi del padre, salvo sia sconosciuto);
- secondo lo ius soli (diritto del suolo), per il fatto di essere nato sul territorio dello stato;
- per il fatto di aver contratto matrimonio con un cittadino (in certi ordinamenti la cittadinanza può essere acquistata dalla moglie di un cittadino ma non dal marito di una cittadina);
- per naturalizzazione, a seguito di un atto della pubblica autorità, subordinatamente alla sussistenza di determinate condizioni (la residenza per un lungo periodo di tempo sul territorio nazionale, l'assenza di precedenti penali, la rinuncia alla cittadinanza d'origine ecc.) o per meriti particolari. In molti ordinamenti, a sottolinearne la solennità, il provvedimento di concessione della cittadinanza è adottato, almeno formalmente, dal capo dello stato.
La scelta fondamentale che si trovano a fare gli ordinamenti è quella tra ius sanguinis e ius soli, avendo gli altri due istituti una funzione puramente integrativa. L'adozione dell'una piuttosto che dell'altra opzione ha rilevanti conseguenze negli stati interessati da una forte immigrazione. In questo caso, infatti, lo ius soli determina l'allargamento della cittadinanza ai figli degli immigrati nati sul territorio dello stato: ciò spiega perché è stato adottato da paesi (quali gli Stati Uniti, l'Argentina ecc.) con una forte immigrazione e, al contempo, un territorio in grado di ospitare una popolazione maggiore di quella residente. Attualmente la maggior parte degli stati europei, con la rilevante eccezione della Francia, adotta lo ius sanguinis.
Può accadere che una persona acquisti la cittadinanza dello stato di origine dei genitori, dove vige lo ius sanguinis, e nel contempo quello dello stato sul cui territorio è nata, dove invece vige lo ius soli. Queste situazioni di doppia cittadinanza possono causare inconvenienti (si pensi al caso di chi è obbligato a prestare servizio militare in entrambi gli stati di cui è cittadino), sicché gli stati tendono ad adottare norme per prevenirla, anche sulla base di trattati internazionali.
La perdita della cittadinanza può essere prevista a seguito di rinuncia, di acquisto della cittadinanza di altro stato o di privazione per atto della pubblica autorità in conseguenza di gravissime violazioni.
La cittadinanza si può acquistare o perdere anche a seguito di trattati internazionali che trasferiscono una parte del territorio e la popolazione ivi residente da uno stato all'altro.
[modifica] Contenuto della cittadinanza
Come si è detto, il concetto di cittadinanza si ricollega alla titolarità di determinati diritti, detti appunto diritti di cittadinanza, enunciati nelle costituzioni e nelle dichiarazioni dei diritti. Nell'ambito dei diritti di cittadinanza si distinguono:
- i diritti civili (le cosiddette libertà negative), cui corrispondono obblighi di non fare da parte dello stato e, in generale, dei pubblici poteri e che rappresentano, quindi, una limitazione del loro potere; comprendono la libertà personale, di movimento, di associazione, di riunione, di coscienza e di religione, l'uguaglianza di fronte alla legge, il diritto alla presunzione d'innocenza e altri diritti limitativi delle potestà punitive dello stato, il diritto a non essere privati arbitrariamente della proprietà, il diritto alla cittadinanza e così via;
- i diritti politici, relativi alla partecipazione dei cittadini al governo dello stato (inteso in senso lato, comprensivo anche, ad esempio, degli enti territoriali), sia direttamente (attraverso istituti quali il referendum, la petizione ecc.) sia indirettamente, eleggendo i propri rappresentanti (elettorato attivo) e candidandosi alle relative elezioni (elettorato passivo);
- i diritti sociali (le cosiddette libertà positive), cui corrispondono obblighi di fare, di erogare prestazioni, da parte dello stato e dei pubblici poteri; comprendono i diritti alla protezione sociale contro la malattia, la vecchiaia, la disoccupazione ecc., il diritto alla salute, il diritto al lavoro, il diritto all'istruzione e così via. Mentre i diritti civili e politici erano già presenti nelle costituzioni ottocentesche, i diritti sociali fanno il loro ingresso solo nel XX secolo con la realizzazione di quella particolare forma di stato nota come stato sociale.
Va notato che lo stato può riconoscere i suddetti diritti, almeno in parte, anche a non cittadini, sulla scorta di impegni internazionali multilaterali (derivanti, ad esempio, dall'appartenenza all'ONU o all'Unione Europea) o bilaterali (a seguito di trattati che prevedono un reciproco trattamento di favore per i cittadini di uno stato da parte dell'altro) o anche di una scelta unilaterale (ad esempio, nell'ambito delle politiche d'integrazione degli immigrati presenti sul territorio nazionale). Tali fattori hanno fatto sì che negli stati odierni i diritti civili siano ormai riconosciuti anche ai non cittadini, mentre i diritti sociali e, soprattutto, quelli politici tendono ancora ad essere legati alla cittadinanza.
Accanto ai diritti, la cittadinanza può comportare doveri sebbene, di solito, gli ordinamenti, se tendono a riservare i diritti ai cittadini, estendoli eventualmente ai non cittadini, tendono invece ad imporre i doveri a tutti coloro che sono presenti sul loro territorio, a prescindere dalla cittadinanza. Un dovere tradizionalmente associato alla cittadinanza, fin dai tempi più antichi, è quello della difesa dello stato (o, come si usa dire, della patria) che, in certi paesi, può tradursi nel servizio militare obbligatorio. Correlativamente tutti gli ordinamenti vietano e puniscono severamente il servizio militare del cittadino in forze armate straniere. Tra gli altri doveri dei cittadini si possono ricordare, in alcuni ordinamenti, il voto (che nella costituzione italiana è invece ambiguamente qualificato come "dovere civico") e, in molti ordinamenti, la svolgimento delle funzioni di giudice laico (ad esempio, di giurato o di giudice popolare nella corte d'assise italiana).
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